Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17330 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. un., 17/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 17/06/2021), n.17330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29747/2019 proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO SPADARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI

CASERTA, ARMA DEI CARABINIERI CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2019 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 21/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza dell’8 agosto 2016 la Sezione Giurisdizionale Regionale della Campania della Corte dei Conti rigettava ricorso proposto da D.S.V. – carabiniere in pensione dal 1 novembre 1997, assegnatario di medaglia d’argento al valor militare – avverso Det. 15 febbraio 2008, n. 33419 della Ragioneria dello Stato di Caserta che gli aveva attribuito il c.d. soprassoldo dovuto per la medaglia, nella parte in cui aveva disposto che il beneficio decorresse dall’8 febbraio 2006, cioè dalla data della proposta del Ministro della Difesa al Presidente della Repubblica in ordine al conferimento della onorificenza, anzichè da quando era avvenuto il fatto per cui gli fu riconosciuto l’assegno de quo, nell’ottobre 1995.

D.S.V. proponeva appello, che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, rigettava con sentenza del 21 febbraio 2019.

D.S.V. ha presentato ricorso, da cui non si difende l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell’art. 111 Cost., art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. “per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore”.

La doglianza, invero, viene illustrata già nella premessa del ricorso.

Il ricorrente, nel ricorso presentato alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale, aveva sostenuto l’applicabilità analogica del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, concernente pensioni o assegni di guerra, e ciò in quanto la normativa sugli assegni per onorificenza per valor militare non sarebbe completa, non consentendo di determinare il dies a quo della spettanza dell’assegno.

Il primo giudice avrebbe rigettato per il carattere “chiuso” della normativa sulle pensioni di guerra, inestensibile pertanto in via analogica al caso in esame nonostante che il R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, non indichi il dies a quo del beneficio di “soprassoldo”.

In sede d’appello, quindi, il D.S. avrebbe fra l’altro lamentato la violazione dell’art. 12 preleggi, e il giudice d’appello avrebbe rigettato sia per il carattere “chiuso” della normativa sulle pensioni di guerra, sia perchè la normativa qui pertinente – appunto il R.D. n. 1423 del 1932 – non sarebbe affatto incompleta, ancorando mediante l’art. 13, la decorrenza del beneficio alla proposta del Ministro competente.

Da ciò deriverebbe “un eccesso di potere giurisdizionale, invadendo la sfera di attribuzione riservata al legislatore, non facendo applicazione della normativa esistente, bensì di “norma” creata dal Giudice stesso”.

Si argomenta poi in ordine al contenuto del R.D. n. 1423 del 1932, per affermare che stabilisce solo le modalità di concessione della onorificenza, senza specificare la decorrenza del connesso assegno, e a tale tematica viene dedicato il prosieguo del ricorso – è in questo punto che in effetti termina la “premessa” e viene formalmente rubricato il motivo – per comprovare l’erroneità dell’interpretazione effettuata dal giudice d’appello, anche in forza del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

2. In realtà, il giudice contabile, lungi dall’incorrere nell’eccesso di potere giurisdizionale e tantomeno nella creazione di norme non esistenti nell’ordinamento, ha svolto il proprium della funzione giurisdizionale mediante l’interpretazione della normativa (cfr. ex multis, tra gli arresti recenti: S.U. ord. 28 dicembre 2020 n. 29653; S.U. 4 dicembre 2020 n. 27770; S.U. ord. 5 dicembre 2019 n. 31758), nel caso de quo quella regolante le onorificenze per valor militare ratione temporis applicabile (R.D. n. 1423 del 1932 e L. n. 199 del 1991). A ben guardare, quindi, si è dinanzi a una denuncia riconducibile al mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltrepassando manifestamente i confini, circoscritti al riparto della giurisdizione, del compito deferito a questa Suprema Corte in ordine alle pronunce dei giudici speciali dall’art. 111 Cost., u.c., il che appunto conduce il ricorso a patire una palese inammissibilità.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è difeso.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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