Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17330 del 15/07/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17330 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 22202-2009 proposto da:
VITALE ANDREA, VITALE ASSUNA nonchè quali eredi del
costituito in appello sig. Vitale Vincenzo, la sig.ra
VITALE MARIA, VITALE ROSANNA, PEZZULO ANGELINA ed
infine quali eredi di Vitale Carmgraina i sig. RONZA
PASQUALE,
RONAZA
MARIA
GRAZIA,
elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA l, presso
lo studio dell’avvocato BRAVETTI LUANA, rappresentati
2012
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e difesi dall’avvocato ROSSI VINCENZO, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CONSORZIO COGERI (01443080617) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 15/07/2013
in ROMA, VIA LIMA 7 – int. 7, presso lo studio
dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta
e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente contro
nominato dal CIPE – elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 2823/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI del 28.3.08, depositata 1’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Funzionario
R.g. 22202/2009
Rilevato in fatto
che Andrea Vitale Andrea e altri ricorrono per cassazione
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli in data
sentenza del tribunale di Napoli che condannò gli odierni
resistenti al pagamento in solido del risarcimento danni da
occupazione illegittima;
che i ricorrenti denunciano: a) nullità della sentenza in
quanto viziata da difetto di notifica ai sensi dell’art. 303
c.p.c. e violazione dell’integrità del contraddittorio; b)
vizio di motivazione
che Consorzio Co.ge.ri e Presidenza del consiglio dei
ministri resistono con controricorso;
Ritenuto in diritto
che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei
confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e
prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366bis, c.p.c., inserito dall’art. 6, d.1g. 2 febbraio 2006, n.
40 (abrogato dall’art. 47, lett. d), della legge 18 giugno
2009, n. 69, applicabile, per espressa previsione dell’art.
58 della stessa legge alle controversie nelle quali il
provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo
11.07.2008 con la quale è stata parzialmente riformata la
il 4 luglio 2009), a tenore del quale
“Nei casi previsti
dall’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4),
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità, con la ,formulazione di un quesito di
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.”;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte la
norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di
enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il
principio di diritto applicabile alla fattispecie,
costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non
può consistere in un’enunciazione di carattere generale e
astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, né in una mera richiesta di accoglimento del motivo o
nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di
diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5),
lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni
di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris,
che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
impugnata; inoltre, la formulazione della censura ex n. 5
dell’art. 360 c.p.c., deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che
rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione
mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla
documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza
rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità;
che nella specie il motivo non si conclude con la
formulazione del quesito di diritto né con la sintesi delle
censure alla motivazione e che, pertanto, il ricorso può
essere discusso in camera di consiglio;
che
il
ricorso,
pertanto,
deve
inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
essere
dichiarato
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, con C 3.700,00 (di cui
200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per legge in
favore di ciascuno dei contro ricorrenti.
centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi il 18
maggio 2012
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della struttura