Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1733 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1733 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14213-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584, SPEED SRLIN
LIQUIDAZIONE;

intimate

avverso la sentenza n. 136/01/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 16/03/2010, depositata
il 06/04/2010;

Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 14213 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14213/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimate: società Speed srl. in liquidazione ed Equitalia Gerit

Oggetto: opposizione cartella pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 136/01/10, depositata il 6 aprile
2010, con la quale, accolto parzialmente l’appello della società
Speed srl. in liquidazione contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di questa, inerente alla cartella di pagamento notificata nel 2006 per imposte Irpeg, Irap ed Iva, riguardanti
l’anno 2003, veniva accolta solo in parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che quell’atto esecutivo riguardava un ruolo straordinario, che era stato emesso nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del precedente avviso di
accertamento, e quindi quando ancora l’accertamento stesso non era
divenuto definitivo, perciò esso non poteva attenere alle imposte
nella loro interezza, bensì solo nella misura del 50%. La Spe
la società Equitalia Gerit non si sono costituite.
Motivi della decisione

2. Col secondo motivo, che viene esaminato prima, perc

en-

te carattere preliminare, la ricorrente denunzia viola

di

norme di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che
si trattava di ruolo straordinario emesso nel corso del giudizio
attinente all’impugnazione dell’avviso di accertamento, e ciò per
il fondato pericolo per la riscossione, come rappresentato in primo grado con le controdeduzioni, nonché in appello, nonostante che
fosse già intervenuta la sentenza di secondo grado n. 241/39/09,
con cui quell’atto impositivo peraltro era stato ritenuto fondato,

Spa.

2

e pertanto a maggior ragione la cartella e l’iscrizione di ipoteca
per l’intero erano legittime. Per di più l’iscrizione a ruolo
straordinario e tale atto esecutivo erano regolari, poiché basati
sul presupposto del concreto pericolo nella riscossione, e quindi
giustamente inerivano all’intero carico fiscale e non alla metà,

so, per il quale peraltro due pronunce favorevoli
all’amministrazione erano intervenute nel doppio grado, e ciò relativamente all’avviso di accertamento originario.
La censura va condivisa, dal momento che il giudice di appello
non enunciava le ragioni, in virtù delle quali non prendeva in
considerazione le questioni addotte dall’appellata agenzia in ordine alle intervenute pronunce con cui l’impugnazione attinente
all’avviso di accertamento era stata rigettata sia in primo che in
secondo grado, incorrendo peraltro in tal modo nel vizio di omessa
motivazione, ovvero apparente. Ciò premesso, tuttavia, per quel
che conta di più, va osservato che la CTR non considerava hq o op e
si fosse trattato di ruolo ordinario, l’iscrizione
effettuata addirittura per due terzi delle imposte ed acces

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i

ex

art. 15, comma 2 ° lett. b) Dpr. n. 602/73, e non piuttosto per la
metà. Ma a parte ciò, tuttavia va osservato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai
sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, senza
che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento, con
pendenza del relativo giudizio d’impugnazione, come nella specie
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10787 del 10/05/2006; n. 11234 del
20/05/2011). Del resto, com’è noto, in tema di riscossione delle
imposte sui redditi, ai fini della iscrizione delle imposte nei
ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del
ruolo, di provvedimento (valido ed efficace) di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, o altre imposte, e la circostanza che la medesima si trovi in fase di liqui2

anche perché ciò per di più era avvenuto nel corso del contenzio-

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dazione costituiscono elementi concorrenti ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, richiesto
dall’art. 11, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(ed ora dall’art. 11, comma terzo, del d.P.R. medesimo, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), come nel

9180 del 2001).
Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col primo motivo la ricorrente deduce il vizio di estrapetizione, in quanto la CTR non poteva pronunciare in ordine alla legittimità dell’iscrizione a ruolo e della emissione della cartella
solamente con riferimento al limite della metà del carico fiscale,
dal momento che l’appellante aveva richiesto l’annullamento
dell’atto esecutivo sin dall’inizio del contenzioso, con ciò quindi cadendo quel giudice nella violazione dell’art. 112 cpc., per
avere delibato una questione che non gli era stata devoluta.
Il motivo rimane assorbito da quanto enunciato rispetto a quello testè esaminato.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con to.eguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso
d’iscrizione ipotecaria. Infatti alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di
una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384
cod. proc. civ., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la
nullità – con conseguente cassazione – della sentenza impugnata,
la Corte di legittimità, qualora sia posta, con altro motivo di
ricorso, una questione di mero diritto, e su di essa si sia svolto
il contraddittorio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando
3

caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 11225 del 30/07/2002, n.

4

il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo, come
nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 24914 del 25/11/2011,
n. 5139 del 2011).
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia

giudizio, inerenti al rapporto tra la ricorrente e la contribuente, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo; invece alcuna pronuncia va emessa circa l’altro inerente ad
Equitalia Gerit.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza

impugnata, e, decidendo

nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata Speed al rimborso di quelle di
questo

giudizio,
e
che
liquida
in
complessivi
euro
cAA-‘e,e;
mila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
10.000,00(

debito.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.

e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo

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