Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1733 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1733 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27175-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

METRONOTTE SRL;
– intimato –

2017

2926

avverso

la
i

n.

sentenza

8/2011

della

_

COMM.TRIB.REGSEZ.DIST.

di

SIRACUSA,

depositata

1’11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

24/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

Data pubblicazione: 24/01/2018

FRANCESCO FEDERICI .

N

1
Rilevato che:
con ricorso tempestivamente notificato l’Agenzia delle Entrate, sulla base di
due motivi, impugnava la sentenza n. 08/16/11, depositata il 23.11.2010 dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione di Siracusa;
riferiva che il concessionario della Riscossione Montepaschi Se.rit. s.p.a. di
Siracusa (ora Agente della riscossione Serit Sicilia s.p.a.) notificava il

29820060007325273, in forza della quale, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, erano richieste le imposte
Irap, Irpeg e Iva, nonché il recupero credito, relativamente ai redditi Modello
Unico anno 2001; con la medesima cartella ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.
471 del 1997 erano irrogate le sanzioni, per ogni versamento omesso, nella
misura del 30% dovuto;
la società impugnava la cartella sostenendo, per la parte che qui interessa,
la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 per omessa applicazione del
cumulo giuridico delle sanzioni; la Commissione Provinciale di Siracusa
accoglieva il ricorso in ordine al recupero del credito d’imposta; inoltre, in
riferimento alle sanzioni, reputava erronea l’applicazione del cumulo materiale
e corretta quella prevista per la violazione più grave, aumentata per la
continuazione ex art. 12 cit.; con la pronuncia ora impugnata la CTR siciliana
confermava la decisione del primo giudice;
l’Agenzia censura,
con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 12, del d.lgs n. 472/1997 e 13 del d.lgs. 471/1997, in
relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto
applicabile la prima norma, pur fuori dalle fattispecie riconducibili al
riconoscimento del regime sanzionatorio più favorevole al contribuente;
con il secondo motivo l’omessa, erronea, contraddittoria motivazione della
sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c. per la omessa valutazione delle ragioni sostenute dall’ufficio in
merito alla applicazione dell’art. 13 cit.;
RGN 27175/2011
Rei. Federici
/

19.05.2006 alla Metronotte s.r.l. la cartella di pagamento n.

2

la società non si è costituita, pur se risulta la corretta notifica del ricorso.

Considerato che:
è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erronea
applicazione del cumulo giuridico e non del cumulo materiale delle sanzioni per
le ipotesi di omesso o tardivo pagamento di imposte già compiutamente

deve chiarirsi che il caso di specie riguarda una ipotesi di riscontro, a
mezzo di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 del
d.P.R. n. 633/72, di versamenti d’imposta omessi;
l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni è previsto dall’art. 12, co. 2, del
d.lgs. n. 472 del 1997 per le violazioni che «nella loro progressione
pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero
la liquidazione anche periodica del tributo»; invece l’art. 13 del d.lgs. n. 471
del 1997 sanziona il ritardato o omesso versamento dell’imposta già risultante
dalla dichiarazione fiscale. Pur in presenza di una diversa ricostruzione del
rapporto tra le due norme (Cass., Sez. 5, sent. n. 21570/2016), la più diffusa e
condivisibile giurisprudenza di legittimità ritiene questa seconda ipotesi più
grave della prima, perché la progressione tributaria (cui si riferisce l’art. 12
cit.) è limitata alle violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione
dell’imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo, mentre i
pagamenti omessi o tardivi, causando la mancata o tardiva riscossione di
imposte già compiutamente liquidate, costituiscono ipotesi maggiormente
lesive. L’ontologica differente offensività delle due violazioni consente pertanto
di affermare che il tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla
dichiarazione fiscale non è assoggettabile all’istituto della continuazione,
disciplinato dall’art. 12, co. 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, ma alla più severa
disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dall’art. 13 del d.lgs. n.
471 del 1997, che applica per ciascun mancato o tardivo pagamento un
trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo, pari al trenta per cento
di ogni importo non versato (Cass, Sez. 5, sent. n. 1540/2017; Cass., Sez. 5,
sent. n. 10357/2015).
RGN 27175/2011
Kej. Federici
Ì

L

liquidate;

3

In conclusione il primo motivo di ricorso trova accoglimento;
l’esito della valutazione di fondatezza del primo motivo assorbe il secondo.

Considerato che:
la sentenza va dunque cassata; vertendo peraltro la controversia sulla
applicabilità del cumulo giuridico o di quello materiale delle sanzioni

essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso in punto di applicazione delle
sanzioni secondo la disciplina prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;
all’esito del giudizio segue la soccombenza dei controricorrenti nelle spese
processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie il ricorso della Agenzia in punto di applicazione
delle sanzioni senza il criterio della continuazione; compensa le spese dei
giudizi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del
presente procedimento, che liquida in C 1.500,00, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 24 novembre 2017.

comminate, e non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può

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