Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17329 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14588/2018 proposto da:

W.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Froldi Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1675/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

dell’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da W.A. al fine di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte premetteva che il richiedente aveva riferito alla Commissione di essere nato e cresciuto in Pakistan, di essere di religione musulmana shiita, minoritaria nel villaggio di (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS), in cui era nato e cresciuto, per cui con la famiglia avevano dovuto spostarsi in un altro villaggio e che a seguito della volontà del proprio padre, Imam, di costruire ivi un’Imam Bargah, soggetti Sipah e Sahaba si erano opposti e avevano aggredito la sua famiglia, provocando la morte di un fratello e di un dipendente. In quel frangente involontariamente egli aveva ucciso uno degli aggressori; l’Imam del villaggio aveva lanciato allora una fatwa nella quale diceva che egli doveva essere ucciso. Aggiungeva che la polizia locale era corrotta ed il villaggio appoggiava gli Sipah e Sahaba.

3. Argomentava che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, considerata l’inverosimiglianza, contraddittorietà ed assenza di riscontri del racconto, sia in merito all’asserita volontà di costruire una moschea, che sarebbe stata la causa delle persecuzioni, sia alla denuncia che asseriva essere stata sporta nei suoi confronti, contraddittoria con il fatto che egli avesse altresì riferito di essersi trattenuto un mese a Karachi in attesa dei documenti per l’espatrio.

4. Aggiungeva che il richiedente neppure aveva riferito le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

5. Negava parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14, lett. c), anche in considerazione della zona di origine del richiedente, in cui non sembra sussistere un rischio effettivo che in caso di rimpatrio egli possa subire una minaccia grave, non essendo sufficiente il richiamo a particolari situazioni socio-politiche in cui versa il paese di provenienza, in assenza di un contestualizzazione dei fatti maggiormente dettagliata e di riscontri idonei a configurare un ragionevole collegamento tra la situazione della zona di origine e le vicende personali di cui invoca la tutela.

6. Non risultavano neppure ad avviso del giudice di merito specifiche situazioni idonee a giustificare la concessione della protezione umanitaria, non essendo ravvisabili violazioni di diritti umani di particolare gravità nell’ipotesi del rientro nel paese di origine, nè una condizione di vulnerabilità.

7. Per la cassazione della sentenza W.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. A fondamento del gravame il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,comma 5 e lamenta che la Corte territoriale non abbia esercitato il proprio obbligo di cooperazione istruttoria, per accertare la veridicità dei fatti e la congruità delle deduzioni, ascoltando il richiedente e ponendolo in condizione di fornire in maniera chiara e precisa le proprie deduzioni.

9. Il ricorso non è fondato.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il cui esito è censurabile nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni rese siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019). Ed infatti, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – nel Paese di origine, salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 12/11/2018, n. 28862).

10. Nel caso concreto, la Corte d’appello (così come, ancor prima, il Tribunale) ha ritenuto l’istante non credibile per l’inattendibilità delle sue dichiarazioni e per la loro lacunosità e contraddittorietà, ed il mezzo – inammissibilmente proposto sotto il profilo della violazione di legge – si limita ad insistere sulla necessità di indagini istruttorie d’ufficio, precluse dalla ritenuta non credibilità dell’istante.

11. Il motivo non attinge poi la motivazione del giudice di merito in ordine alla mancanza di puntuale deduzione in ordine alla situazione socio-politica della zona di provenienza tale da configurare i presupposti di cui del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14, lett. c), assenza che esonerava il giudice da un approfondimento istruttorio officioso.

12. Occorre infatti qui ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

13. Del tutto carente sul piano della specificità e riferibilità alla decisione impugnata è poi il motivo di ricorso non riferimento al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, non avendo l’istante effettuato nel giudizio di appello alcun riferimento a situazioni di vulnerabilità che avrebbero potuto legittimare l’adozione.

14. Segue coerente il rigetto del ricorso.

15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

16. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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