Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17329 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 19/08/2020), n.17329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26997-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.B., R.M.;

– intimati –

Nonchè da:

M.B., R.M., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO PACE (art. art. 135)

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELIE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1239/2014 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 1239/24/14, depositata in data 29/10/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in sede di giudizio di riassunzione promosso da M.B. e R.M. quali eredi di R.S., a seguito della decisione (n. 30375/2011) di questa Corte, ha rigettato l’appello a suo tempo interposto dall’Ufficio, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati in generale i principi di diritto indicati da questa Corte nella materia “de qua” (S.U. n. 13642/2011), ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, alle sole somme liquidate per il rendimento;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi;

gli eredi del contribuente si difendono con controricorso, memoria e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR violato il principio di diritto a cui avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio;

2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’accertare, da parte del giudice di secondo grado, se le somme affluite nel fondo PIA fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari;

3. con l’unico motivo del ricorso incidentale viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, per avere la CTR violato il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere “chiuso” tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata;

4. il primo motivo da esaminarsi con priorità per evidenti ragioni di carattere logico, s’appalesa, manifestamente, fondato;

5. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 1, comma 5, della L. n. 30 del 1997, art. 9, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n. 168 del 2001);

6. questa Corte, con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, richiamata dalla pronuncia rescindente ha affermato sulla materia in disamina i seguenti principi:”In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L.n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r.”;

7. in particolare, con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

8. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (Cass.nn. 15853/18,720/17,10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento, sia con riferimento al Fondo P.I.A. che al Fondo-Enel; b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra deve essere fornita dal contribuente, quale soggetto richiedente il

rimborso; (N.dr. testo non leggibile)

9. per quanto precede, il motivo divisato deve essere, quindi, accolto, con assorbimento dell’altro motivo, atteso che la sentenza impugnata, travisando i principi dianzi richiamati, ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985, affermando che detto rendimento fosse quello derivante dall’impiego del capitale all’interno dell’azienda; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi sopra richiamati;

10. il ricorso incidentale s’appalesa inammissibile, atteso che la parte è risultata completamente vittoriosa in appello (Cass. n. 134/2017);

11. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

12. possono essere compensate le spese relative al grado di merito e quelle del presente giudizio, atteso che la giurisprudenza, sul punto, di questa Corte si è consolidata solo successivamente all’instaurazione del contenzioso in diasamina.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate. Susstistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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