Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17329 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17329

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12460/2012 proposto da:

MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., sostituita dalla interveniente

Italfondiario S.p.a. – quale procuratrice di Sestino Securitisation

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n. 6, presso

l’avvocato Luconi Massimo, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio dott.ssa E.C. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore S.C.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso

l’avvocato Panariti Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4560/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 31/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

MPS Gestioni Crediti s.p.a. propose domanda di insinuazione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., facendo valere un credito con rango ipotecario derivante da mutuo fondiario;

il credito venne ammesso con esclusione del privilegio perchè il bene ipotecato non era (più) compreso nel patrimonio della fallita;

il tribunale di Roma rigettò l’opposizione allo stato passivo proposta da MPS Gestioni Crediti s.p.a. e il gravame di questa veniva a sua volta rigettato dalla corte d’appello di Roma, con sentenza in data 3111-2011, avverso la quale è adesso proposto ricorso per cassazione in tre motivi, ai quali la curatela resiste con controricorso.

Considerato che:

ai sensi dell’art. 111 c.p.c., è intervenuta volontariamente Italfondiario s.p.a., procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., cessionaria dei crediti in blocco della banca MPS, compreso quello di cui è causa;

il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, solo quando non sia costituito il dante causa, altrimenti determinandosi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (v. Cass. n. 1163816), in altre parole, il successore può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, o costituirsi in luogo dal dante causa, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese;

invero, in sede di legittimità, sono parti necessarie quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 5759-16);

l’intervento di Italfondiario s.p.a. è quindi inammissibile;

in ordine al merito:

(i) col primo motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 95, degli artt. 38 e 39 del T.u.b., e dell’art. 2808 c.c., censura la sentenza per aver respinto il gravame in base alla natura “volontaria” dell’ipoteca collegata al mutuo fondiario e alla differenza esistente rispetto ai crediti privilegiati, senza soffermarsi invece sulla particolarità del mutuo fondiario e sull’inscindibilità tra il credito da esso nascente e il grado ipotecario spettante per legge;

(ii) col secondo motivo deduce il vizio di motivazione a misura di avere la corte territoriale ridotto la questione alla mera differenza tra i crediti privilegiati e i crediti ipotecari: in tal senso l’impugnata sentenza si sarebbe limitata a menzionare la sola decisione n. 16060-01 di questa Corte, appunto replicante la distinzione suddetta, senza considerare invece gli orientamenti successivi a proposito della non necessità della presenza del bene ipotecato nella massa attiva al fine dell’ammissione al passivo di crediti ipotecari;

(iii) col terzo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la corte d’appello pronunziato sulla domanda subordinata tesa a ottenere l’ammissione in via ipotecaria con riserva della effettiva esistenza dei beni ipotecati – o del relativo pretium – al momento del riparto;

i primi due motivi possono essere esaminati unitariamente in quanto relativi alla medesima questione della possibilità o meno di riconoscere, in sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio ipotecario ancorchè il bene ipotecato non sia presente, al momento dell’insinuazione, nel patrimonio del fallito;

si tratta di questione giuridica, refrattaria, come tale, alla denunzia del vizio motivazionale di cui al secondo motivo di ricorso;

il primo motivo è fondato, sebbene nei distinti termini di seguito esposti; e ciò assorbe il secondo;

non rileva, in ordine al tema sotteso dal ricorso, la particolarità del mutuo fondiario, perchè la questione del rapporto tra la prelazione e il bene al momento della insinuazione si pone in identico modo, per gli effetti stabiliti dall’art. 2808 c.c., quale che sia la ragion d’essere dell’ipoteca;

dall’esame congiunto della sentenza e del ricorso emerge che il complesso immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria era stato alienato dalla fallita e che il relativo atto di compravendita era stato oggetto di azione revocatoria fallimentare, accolta in primo grado;

da questo punto di vista è pacifico che il bene gravato non era presente nella massa attiva al momento della verifica del credito;

il fallimento di (OMISSIS) era stato dichiarato, però, nell’anno 2002, e sempre nel 2002 era stata presentata la domanda di insinuazione;

l’attuale testo della L. Fall., art. 93, impone al creditore di indicare nel ricorso, tra l’altro, l’eventuale titolo di prelazione con “la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”;

non questo testo viene in questione nel caso di specie, sebbene quello di cui alla versione originaria della norma;

l’art. 93, in versione ratione temporis applicabile, non contemplava un eguale onere, giacchè la domanda andava associata all’indicazione pura e semplice della “indicazione della somma, del titolo da cui deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi”;

per tale motivo questa Corte, con riguardo al citato testo della legge fall., ha affermato il principio per cui l’ammissione al passivo di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell’ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva acquisizione (Cass. n. 456503);

il principio è sintonico a quanto ritenuto dalle sezioni unite nella sentenza evocata dal giudice a quo, essendo stato anche in essa evidenziato che l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale (v. Cass. Sez. U n. 16060-01);

è del tutto irrilevante sottolineare che la decisione ultima citata sia stata adottata in fattispecie di privilegio speciale, e non di ipoteca; tale circostanza non giustifica affatto la conclusione incoerentemente sostenuta dalla corte d’appello di Roma, in quanto la questione devoluta atteneva alla separazione di competenze tra giudice della verifica del passivo e giudice del riparto;

la sentenza delle sezioni unite sopra citata è infatti intervenuta in un dibattito che a quel tempo vedeva talune decisioni nettamente orientate a considerare estranea alla cognizione del giudice del riparto ogni valutazione riguardante il singolo credito; sicchè infine la questione devoluta era sempre e soltanto quella se fosse necessaria l’effettiva e attuale esistenza del bene ai fini dell’ammissione al passivo, ovvero se fosse possibile ammettere al rango privilegiato il credito, postergando il controllo sulla sussistenza o meno del bene, sul quale cade il privilegio, alla fase della graduazione dei crediti finalizzata al riparto;

tale questione, trovando alimento nella medesima disciplina di cui al citato art. 93, nel cui contesto il creditore, nella domanda di insinuazione, deve indicare il titolo e la misura del suo credito, e, se trattasi di credito privilegiato, le ragioni della prelazione, si pone in identico modo per il privilegio speciale e per l’ipoteca;

l’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, diversa sezione, la quale provvederà a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto sopra esposto;

resta assorbito il terzo motivo;

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del processo svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile l’intervento di Italfondiario s.p.a.; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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