Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17328 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14570/2018 proposto da:

N.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Froldi Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal cons. PAOLA GHINOY;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto da N.B. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte rilevava che il gravame era stato proposto con citazione anzichè con ricorso, depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.

3. Per la cassazione della sentenza N.B. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali chiede che il ricorso sia accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del gravame il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,comma 9, e lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto che l’impugnazione andasse proposta con ricorso; aggiunge che l’atto introduttivo era stato comunque depositato nel trentesimo giorno dalla comunicazione via pec dell’ordinanza di primo grado (avvenuta in data 26/9/2016), come si ricaverebbe dalle ricevute di accettazione e di consegna apposte in data 26/10/2016 sulla comunicazione a mezzo pec, mentre nessun rilievo avrebbe la data del 27/10/2016, che documenta l’attività del cancelliere preposto all’accettazione dei depositi telematici che manualmente aveva provveduto a formare il fascicolo dell’appello.

6. Il ricorso è fondato nel senso che si va ad esporre.

La valutazione della tempestività del gravame deve nel caso essere effettuata alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), secondo il quale nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.

7. Nel caso, l’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito comunque di accertare che, come riferisce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata a mezzo pec in data 26.9.2016; la copia del ricorso depositato a mezzo pec alla Corte d’appello reca le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del 26.10.2016 (ore 15,26), mentre la comunicazione dell’esito positivo del controllo automatico è del 27 ottobre.

8. Occorre dunque rilevare che nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 212, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2), (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018).

9. A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perchè l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva.

10. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la richiamata disposizione confermando, come momento perfezionativo del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ed aggiungendo che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5,”. In tal modo è stato superato quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, secondo il quale “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.

11. Il ricorso era dunque nel caso tempestivo, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.

12. La soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha valorizzato la data dell’esito del controllo automatico, non risulta quindi corretta e conforme a diritto, al che consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.

13. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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