Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17328 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., in proprio e quale titolare della omonima ditta

individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato PANARITI Paolo, presso lo studio

del quale in Roma, Via Celimontana n. 38, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di

Grumello del Monte, depositata in data 22 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.S., in proprio e nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, ditta individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, depositata il 22 febbraio 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dalla ASL di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione Veterinario, applicativa della sanzione amministrativa di Euro 10.329,00, per avere sottoposto un animale a trattamento con ossietetraciclina 20% dal 2 febbraio 2006 all’8 febbraio 2006 e per non aver osservato il termine di sospensione dei trattamenti nei novanta giorni antecedenti l’avvio dell’animale al macello;

che l’intimata ASL di Bergamo non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile .

A seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, contrariamente alle ordinanze emesse ai sensi del citato art. 23, comma 1, che sono tuttora ricorribili, le sentenze del giudice di pace e del Tribunale, emesse nei giudizi proposti ai sensi degli artt. 22 e 23 della citata Legge, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dopo il 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto).

Nella specie, l’impugnata sentenza è stata depositata il 22 febbraio 2008 ed era quindi appellabile”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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