Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17328 del 15/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17328 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AURILIA Giuseppe (RLA GPP 51M15 L259C), rappresentato e difeso
dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra per procura a margine del
ricorso iscritto al R.G. n. 9126 del 2009, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte
suprema di cassazione;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale occorso nella sentenza
n. 18756 del 2010 della Corte di cassazione, depositata il 20
agosto 2010.

Data pubblicazione: 15/07/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha os-

Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da Aurilia
Giuseppe nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 20
agosto 2010, n. 18756, così ha deciso: “accoglie in parte qua
il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna
l’amministrazione al pagamento della somma di 4.300,00 per
indennizzo, con interessi dalla domanda (…)”;
che Aurilia Giuseppe, come rappresentato e difeso nel giudizio iscritto al R.G. n. 9126 del 2009, ricorre per la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di cassazione, abbia omesso di specificare nel dispositivo che la condanna al pagamento della somma di 4.300,00 per indennizzo
deve avvenire “in favore del ricorrente Aurilia Giuseppe”;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:

servato.

«[(_)] Il ricorso è fondato.
Effettivamente, nel dispositivo della sentenza n. 18768 del
2010, sopra riportato, non risulta specificato che la condanna
dell’amministrazione al pagamento della somma liquidata a ti-

corrente Giuseppe Aurilia.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sentenza n. 18756 del 2010, di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, dopo la parola “pagamento” vanno inserite le seguenti: “in favore del ricorrente
Giuseppe Aurilia”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi l’istanza di correzione deve essere accolta, nel
senso che nel dispositivo della sentenza n. 18756 del 2010, di
questa Corte, dopo la parola “pagamento” vanno inserite le seguenti: “in favore del ricorrente Giuseppe Aurilia”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento di correzione di errore materiale.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel senso che nel
dispositivo della sentenza n. 18756 del 2010, di questa Corte,
dopo la parola “pagamento” vanno inserite le seguenti: “in favore del ricorrente Giuseppe Aurilia”; dispone altresì che la

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tolo di indennizzo debba essere effettuato in favore del ri-

presente correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10

maggio 2013.

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