Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17328 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16175-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI NAPOLI, con ordinanza emessa il 9/6/2016 (r.g. n.

1003/2016) nella causa tra:

CONDOMINIO (OMISSIS);

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., INPS AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE

PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

09/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, il quale

chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite dichiari la

giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza in data 9 giugno 2016, proponeva regolamento di giurisdizione d’ufficio rispetto alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli in data 12 ottobre 2015 che sul ricorso proposto dal condominio (OMISSIS) contro Equitalia sud S.p.A., avente ad oggetto l’opposizione ha cartelle di pagamento, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella ordinaria.

Il Tribunale, in particolare aveva provveduto alla separazione della domanda avente ad oggetto l’accertamento negativo dei crediti Inps e Inail sollevando conflitto solo in merito alle cartelle di pagamento di somme richieste a titolo di imposte dirette (cartelle indicate in motivazione).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il conflitto negativo di giurisdizione, sollevato ai sensi delLA L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, è ammissibile essendo stata riassunta la causa originariamente proposta davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel termine perentorio previsto dalla L. cit, art. 59, comma 2, davanti al Tribunale di Napoli Nord e il conflitto risulta sollevato alla prima udienza fissata per la trattazione del merito.

Va, al riguardo rilevato che la parziale non identità dell’oggetto del presente conflitto (concernente le sole cartelle di natura tributaria), rispetto alla declinatoria della giurisdizione da parte della commissione tributaria provinciale (avente ad oggetto anche le cartelle concernente crediti Inps e Inail) non è ostativa all’ammissibilità del regolamento di giurisdizione, in quanto l’originario ricorso aveva per oggetto otto diverse cartelle, dando origine a cause scindibili, con riferimento alle rispettive questioni di giurisdizione, ancorchè proposte con il medesimo ricorso (cfr Cass. S.U. n. 15425/14).

Questa Corte ha, inoltre, affermato il principio secondo il quale la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, deve essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento in sè della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 1, il giudice si è limitato ad adottare i provvedimenti indicati nello stesso comma 1, cioè provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo (in tal senso Cass., Sez. Un., n. 1527 del 2014 e n. 5873 del 2012).

Alla luce di tali principi l’adozione di un provvedimento di separazione delle cause non fa superare la soglia temporale stabilita dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, quale limite alla proponibilità del regolamento d’ufficio (Cfr Cass. S.U. n. 23113/2015).

2. Secondo consolidato orientamento di queste Sezioni unite, la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in generale per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, che menziona espressamente all’art. 19, tra gli atti impugnabili, “il ruolo e la cartella di pagamento”).

Il Tribunale di Napoli ha correttamente accertato la natura – tributaria o extratributaria- dei crediti posti a fondamento delle cartelle impugnate, trattenendo, nel secondo caso, la causa presso di sè, con riferimento ai crediti di natura non tributaria, sollevando conflitto negativo di giurisdizione per i crediti di natura tributaria (così Cass., Sez. Un., sent. n. 10672/2009 cit.)

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte e della rilevata natura tributaria delle cartelle in relazione alle quali è stato sollevato il presente conflitto, previa cassazione parziale della sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle di natura tributaria, indicate nella motivazione del provvedimento del Tribunale di Napoli.

PQM

 

La Corte, dichiara la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle di natura tributaria, cassa, nei limiti indicati in motivazione, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli; rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale delle Sezioni Unite Civili, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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