Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17327 del 19/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 19/08/2020), n.17327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso iscritto al n. 9167/2011, proposto da
C.G.L.P.
S.L.M.L., entrambi difesi dagli avv. Guglielmo
Maisto e Marco Cerrato, presso quest’ultimo domiciliati in via
Piazza Aracoeli, 1, Roma
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 23/12/11 emessa inter partes l’8
febbraio 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta l’ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte all’udienza 21 giugno 2017 con la quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire ai ricorrenti di pervenire alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. nella L. 1 dicembre 2016, n. 22, sulla base di documentata dichiarazione telematica inviata all’Agente della riscossione;
letta la memoria 9 ottobre 2017 con la quale i ricorrenti hanno domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con totale compensazione delle spese del giudizio, avendo documentato l’integrale e tempestivo pagamento delle somme rispettivamente liquidate in data 2 e 9 giugno 2017 dall’Agente della riscossione;
ritenuto che l’integrale e tempestivo pagamento predetto comporta ex lege la cessazione della materia del contendere, così concludendosi il procedimento previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. nella L. 1dicembre 2015, n. 22, per l’estinzione dell’obbligazione tributaria;
nulla per le spese, in assenza di attività difensiva degli intimati e in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cass., 24083(18);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020