Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17327 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/08/2011), n.17327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26871/2005 proposto da:

AZZURRA SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S COSTANZA

35, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCAMBIA Carmelo;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CRED SPA (OMISSIS), (già INTESA BCI GESTIONE

CREDITI SPA) del Procuratore Avv. C.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

GARGANI Benedetto, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

V.F.;

– intimata –

sul ricorso 31674-2005 proposto da:

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA S GIOVANNI IN LATERANO 18 B, presso lo studio

dell’avvocato CALBI ENNIO, rappresentato, e difesa dall’avvocato

CANNIZZARO SEBASTIANO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

INTESA BCI GESTIONE CRED SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2554/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GARGANI Benedetto, difensore della BCI, che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione rigetto

ricorso principale; inammissibilità ricorso incidentale, spese a

carico parte soccombente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) In una controversia instaurata nell’ottobre 1990 dai signori M.A. e G.L. nei confronti di V. F., del marito avv. C.S. e dell’Azzurra srl, per far valere la simulazione della separazione personale tra i coniugi C., la simulazione dei contratti di compravendita da parte della V. di due immobili (abitazione e studio legale) acquistati da srl Azzurra e la inefficacia ex art. 2901 c.c. di tali vendite, si innestavano altre azioni giudiziali. Per quanto qui interessa, intervenivano in giudizio la Cariplo, il Banco Ambrosiano Veneto e la banca Cesare Ponti, chiedendo anch’esse la declaratoria di simulazione o la revoca delle compravendite relative ai primi due immobili, siti in viale Mugello 2, Milano e in via B. Buozzi 15, Assago.

Il tribunale di Milano respingeva tutte le domande, tranne quella proposta ex art. 2901 cc da Cariplo e Banco Ambrosiano Veneto. A queste due banche (e alla banca Cesare Ponti) subentrava durante il giudizio di appello Intesa BCI Gestione crediti spa, che resisteva vittoriosamente all’impugnazione proposta da Azzurra srl e in via incidentale dai coniugi C..

La Corte d’appello ambrosiana il 1 ottobre 2004 riteneva che solo con riguardo alle due banche, il cui credito era sorto anteriormente ed era stato fatto valere con diffida del 26 maggio 1989, poteva esser fatta valere la revoca della vendita perfezionata con rogito del 12 luglio 1989, dovendosi aver riguardo non alla stipula del preliminare, ma a quella dell’atto definitivo.

Ribadiva la sussistenza di prova della partecipatici fraudis da parte della compratrice Azzurra, consapevole, come la venditrice, del fatto che quest’ultima, spogliandosi dei beni immobili, stava pregiudicando i creditori.

Azzurra srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 ottobre 2005; V.F. ha proposto ricorso incidentale.

Intesa spa ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo di ricorso Azzurra srl lamenta violazione degli artt. 291, 292, 299, 303, 307 c.p.c. e art. 125 disp. att., in relazione alle formalità di riassunzione del giudizio dopo l’interruzione dichiarata in primo grado a causa della morte dell’avv. Antonini, difensore di quattro soggetti che avevano venduto altri immobili alla Azzurra e rispetto ai quali gli originari attori avevano denunciato la sussistenza di interposizione fittizia della V.F..

Parte ricorrente si duole della mancata ricostituzione del contraddittorio nei confronti di costoro in tribunale, viziata dalla forma e dalla notifica degli atti di riassunzione.

La censura non merita accoglimento.

Essa è in primo luogo inammissibile, in quanto solleva questioni nuove rispetto all’oggetto del giudizio di appello. Nulla si legge in proposito nella sentenza impugnata, ditalchè va rilevato che quantomeno era onere della parte dolersi dei vizi della riassunzione già in grado di appello, ovvero riferire dettagliatamente come e in quale atto le relative doglianze fossero state sollevate.

2.1 Mette conto poi rilevare che in ogni caso, dalle circostanze succintamente esposte in ricorso, il presunto vizio nella ricostituzione del contraddittorio concerne domande rivolte avverso soggetti diversi da quelli oggi in causa e relative a differenti beni immobili, ditalchè la mancata riassunzione poteva equivalere ad abbandono della pretesa nei confronti di quei convenuti, senza che si intravedano ipotesi di litisconsorzio necessario.

3) Il secondo motivo espone violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c..

Parte ricorrente sostiene che la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare danno alle ragioni del creditore mancava del tutto alla data del preliminare (16 marzo 1987), perchè la V. all’epoca non aveva alcun debito nei confronti delle banche. Deduce che non è ammessa la revocatoria in relazione all’adempimento di un debito scaduto (art. 2901 c.c., comma 3). Le tesi sono infondate. Va infatti riconfermato che In tema di azione revocatoria ordinaria, allorchè l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo (Cass. 7452/00;

1280/03; 15389/05).

3.1. La posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l’accoglimento della domanda è subordinato alla prova della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall’atto (Cass. 5105/06).

Detta prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, e giuridici.

Non è applicatile nella specie quell’orientamento che nega il carattere fraudolento dei contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, atteso che l’insorgere del debito nelle more e il riconnettersi dell’effetto traslativo solo all’adempimento del preliminare (SU 7930/08) consentono di ravvisare ugualmente l’eventus damni e il consilium fraudis, sufficienti in relazione a cessione (l’atto definitivo, che concretizza la lesione patrimoniale) successiva al sorgere del credito.

3.2) Inoltre può sussistere la consapevolezza dell’acquirente del deterioramento patrimoniale del venditore, in relazione alle mutate condizioni e alla entità e modalità delle alienazioni, circostanze che possono sorreggere presunzioni in ordine alla partecipatio fraudis, ravvisata dal giudice di merito.

Va aggiunto che non si è in presenza di preliminare trascritto, la cui sussistenza potrebbe forse giustificare la tesi sostenuta dal ricorrente, in considerazione della diverse ricadute, soprattutto in relazione alla condizione dei creditori, che derivano dalla stipulazione di esso.

4) Privo di pregio è infine il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione in relazione al fatto che la Corte ha respinto la domanda degli originari attori M. e G. e poi accolto quella delle banche. La Corte d’appello ha ben spiegato che contraddizione non sussiste, giacchè i crediti delle banche sorsero e furono fatti valere in tempi e modi e ben diversi rispetto agli altri.

E’ poi razionale e coerente il giudizio relativo alla posizione della seconda banca, danneggiata dalla venditrice V., indottasi in tutta fretta alla conclusione degli atti definitivi, dopo la richiesta di escussione di una sola delle due banche, condizione sufficiente a far scattare la consapevole volontà lesiva della convenuta.

5) Le argomentazioni svolte costituiscono idonea smentita anche dei due motivi del ricorso incidentale V., che pongono identiche questioni in relazione agli artt. 2901 e 2729 c.c., e che lamentano vizi di motivazione del tutto insussistenti.

La Corte d’appello ha infatti puntualmente ricostruito i fatti di causa senza alcuna illogicità e senza trascurare alcun argomento decisivo. La censura della parte venditrice si risolve in una rivisitazione dei fatti di causa inammissibilmente rivolta alla Corte di legittimità, il cui controllo sulla motivazione è limitato dal disposto del codice di rito e non può tradursi in una nuova autonoma valutazione dei fatti di causa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna Azzurra srl alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente Intesa BCI, liquidate in Euro 5.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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