Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17326 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato MANDARANO Francesco, elettivamente

domiciliato in Roma, via S. Telesforo n. 10, presso lo studio

dell’Avvocato Enrico Buzzi;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze depositata in data 8

gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2003, il Tribunale di Firenze ha rigettato l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione da esso P. proposta per la dichiarazione di nullità o invalidità del verbale della Polizia municipale di San Casciano Val di Pesa, che aveva accertato la violazione di norme del codice della strada;

che il Tribunale ha ritenuto, confermando la sentenza del primo giudice, che nessuna norma imponesse per le apparecchiature di rilevamento della velocità l’obbligo della taratura attestata attraverso il rilascio di un certificato di taratura rilasciato da organismo specializzato;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P. A. sulla base di quattro motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360, n. 5, in relazione alla statuizione del giudice di 2^, Tribunale di Firenze, che non ha ritenuto applicabile agli apparecchi autovelox le prescrizioni di cui alla Legge Nazionale n. 273 del 1991, e di cui alle norme internazionali, in materia di strumenti di misura, Norme UNI 30012, IML-R”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa interpretazione di una norma di diritto, ex art. 360, n. 3, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, e formula il seguente quesito di diritto: “(…) se quando si contesta una contravvenzione, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, sia il resistente (e quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato, e cioè se l’Amministrazione, pur se formalmente convenuta, assuma o meno le vesti di attore sostanziale e debba perciò sottostare alla regola onus probandi incumbit ei qui dicit, dovendo dimostrare, al fine di potersi giovare della presunzione di buon funzionamento dell’apparecchio utilizzato per i rilevamenti, di aver predisposto su di esso tutti i controlli e/o le verifiche richieste dalla legge ivi compresa la taratura”;

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa interpretazione di una norma di diritto, nonchè omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360, n. 5, in relazione al D.M. 29 ottobre 1997, art. 4 e al D.M. 16 maggio 2005, n. 1123, art. 4;

che il ricorrente assume che dai citati decreti ministeriali emergerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la sussistenza dell’obbligo di taratura e formula il seguente quesito:

“se ai sensi del combinato disposto del D.M. 29 ottobre 1997 e del D.M. 16 maggio 2005, la taratura dell’apparecchio autovelox sia obbligatoria o meno, non solo in forza della L. n. 273 del 1991, ma anche perchè richiesta dai manuali di uso e dal costruttore”;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, laddove il giudice di secondo grado, al pari di quello di primo grado, ha omesso di considerare le contestazioni sollevate dal ricorrente circa l’assoluta inattendibilità dei risultati contenuti nella “dichiarazione di conformità del costruttore (Sodi Scientifica)”;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Quanto ai primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè involgono tutti la medesima questione, deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass., n. 23798 del 2007).

Per altro verso, si è ulteriormente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass., n. 29333 del 2008). In motivazione, l’esame viene anche svolto alla luce della normativa secondaria indicata dal ricorrente nel ricorso.

Quanto all’ultimo motivo, lo stesso risulta del pari manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha affermato che l’opponente ha genericamente dedotto l’inattendibilità della rilevazione effettuata dall’apparecchio in questione solo per l’assenza del certificato di taratura, senza però aver svolto alcuna deduzione specifica sulla base della quale poter desumere che l’apparecchio nel caso in oggetto non abbia funzionato regolarmente. A fronte di tale ratio decidendi, il ricorrente svolge le proprie censure non con riferimento alla fattispecie concreta e alla singola apparecchiatura utilizzata, ma alla astratta idoneità della documentazione prodotta dall’amministrazione a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura stessa.

Il ricorso può quindi essere rigettato perchè manifestamente infondato”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere rigettato, perchè manifestamente infondato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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