Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17326 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 17/08/2011), n.17326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15680/2008 proposto da:

B.G. (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI 162, presso lo studio dell’avvocato MAGRI GIANCARLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BENVENUTO Maurizio;

– ricorrenti –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GALLI

Giuseppe (STUDIO AVV. ALESSANDRA GRANATI), che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale Rep. n. 6699 del 15.3.2011 per Dott.

CESARE OTTONI, notaio in Fabriano;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato MAURIZIO BENVENUTO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GALLI difensore della ricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso o in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18/3/1997 G.R. e B. G. convenivano in giudizio F.G. chiedendo la declaratoria della nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, dell’atto stipulato in data 15/6/1995 con il quale le avevano venduto un immobile.

A sostegno della domanda esponevano di avere garantito tale Gr.

R. in relazione a crediti contratti nei confronti di F. M., padre dell’acquirente convenuta e di essere stati costretti a vendere l’immobile alla figlia del creditore a garanzia del pagamento del debito, con patto di retrovendita.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

La causa, istruita con produzioni documentali e con prove orali, era decisa con sentenza del 27/11/2002 dei Tribunale di Ancona che accoglieva l’attorea domanda ritenendo provato il patto commissorio la cui prova non era sottoposta alle limitazioni dell’art. 1417 c.c.;

il Tribunale, valutando le prove raccolte, così ricostruiva i rapporti intercorsi tra le parti: G.R. e B. G. non avendo il denaro necessario per estinguere il debito nei confronti di F.M. vendevano l’immobile alla di lui figlia e contemporaneamente il F. accendeva un mutuo ipotecario; le rate avrebbero dovuto essere pagate dal G. e all’estinzione del mutuo il bene sarebbe stato rivenduto agli attori.

F.R. proponeva appello lamentando l’errata valutazione delle prove, la mancata prova dell’accordo simulatorio diretto all’interposizione fittici a nell’atto di vendita e la violazione del contraddittorio perchè F.M., era rimasto estraneo al giudizio; gli appellati resistevano al gravame.

La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 22/3/2008 in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda di nullità proposta dagli attori, oltre a dichiarare inammissibili alcune domande della F., che non formano oggetto di ricorso.

La Corte rilevava:

– che non era state violato il principio del contraddittorio (sotto il dedotto profilo della mancata partecipazione al giudizio del preteso interponente) perchè l’eventuale interposizione fittizia tra la F. e il padre nell’intestazione dell’immobile costituiva accertamento incidentale estraneo rispetto all’oggetto del giudizio, riguardante solo la nullità della vendita a prescindere dall’eventuale interposizione che interessava soltanto quale fatto rivelatore del patto commissorio;

– che i principi di diritto affermati dal primo giudice in ordine alle diverse fattispecie nelle quali è possibile ravvisare la violazione del patto commissorio erano corretti, ma che non era corretta la valutazione delle prove in quanto queste non erano sufficienti e idonee a provare la sussistenza dell’illecito accordo;

– che le testimonianze rese dalla madre e dalla sorella dell’attore non offrivano garanzie di imparzialità sufficienti per ritenerle attendibili, al pari della testimonianza, favorevole alla convenuta, resa dalla di lei nonna D.F.;

– che gli elementi presuntivi che avrebbero dovuto dare sostegno alle dubbie testimonianze erano probatoriamente deboli;

che infatti la circostanza che la F. fosse priva di disponibilità economiche per pagare il prezzo perdeva rilievo di fonte al fatto che ella aveva contratto, appunto, un mutuo (ancorchè successivo all’atte) con il quale avrebbe potuto restituire l’eventuale prestito ottenuto dai familiari per l’acquisto;

che, comunque, dell’avvenuto pagamento v’era prova nell’atto di acquisto dove non era fatto riferimento ad alcun patto di retrovendita;

– che si rivelava inattendibile la testimonianza della teste S. che aveva dichiarato che il G. o la B. o il Gr. avrebbero pagato la prima rata del mutuo perchè la loro precaria condizione economica rendeva inverosimile la circostanza, del resto priva di ogni conforto documentale;

– che il colloquio telefonico registrato e trascritto, intervenuto con Gr.Ro. e F.M. assumeva un rilievo relativo in quanto suscitato a1, fine della precostituzione di una prova dal Gr. e intervenuto tra soggetti estranei all’atto di vendita;

che fin dal 5 Gennaio 1996 era stata chiesta dall’acquirente, con procedimento possessorio, la liberazione dell’immobile occupato dai venditori e che, quindi, i pochi mesi trascorsi dall’acquisto non erano significativi di un patto di retrovendita, de resto incompatibile con la circostanza che al F. era stato consentito di far visionare l’immobile ad eventuali acquirenti.

G.R. e B.G. propongono ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo definito, in epigrafe, come violazione e falsa applicazione norme di legge e sviluppato come censura della valutazione delle prove.

Resiste con controricorso F.G..

Sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti ricorrono sulla base di un unico motivo con il quale censurano la violazione dell’art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto e degli artt. 1963 e 2744 c.c., in tema di violazione del patto commissorio.

Le censure di parte ricorrente, pur formalmente dirette a denunciare la violazione di norme di diritto, sono tuttavìa dirette a contestare la motivazione della sentenza per non aver tratto dalie risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili.

Il P.M. ha rilevato che al ricorso era applicabile l’art. 366 bis c.p.c., e, mancando la formulazione del quesito, doveva esserne pronunciata l’inammissibilità.

La sentenza impugnata è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 22/3/2008.

L’art. 366 bis c.p.c., impone, a pena di inammissibilità, la formulazione dei quesiti di diritte; o, nel caso in cui sia dedotto il vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali l’insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La norma è stata introdotta del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ed è stata abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), che, tuttavia, all’art. 58 stabilisce che l’abrogazione ha effetto nelle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Pertanto l’art. 366 bis c.p.c., continua a trovare applicazione oltre che per i procedimenti già pendenti anche per i procedimenti instaurati contro decisioni pubblicate in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Ne discende che al ricorso deve essere applicata La disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., e, in applicazione di tale norma, conformemente alla richiesta del P.M., il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile perchè:

– con riferimento alla dedotta (formalmente) violazione e falsa applicazione di norme di legge manca del tutto la formulazione di un quesito di diritto, non essendo neppure evincibile dal contenuto del ricorso quale sarebbe la regula iuris affermata dal giudice e quale quella che a giudizio del ricorrente avrebbe dovuto essere applicata;

– con riferimento alla censura sostanziale che attingo il merito della decisione (si assume che la sentenza di appello avrebbe valutato erroneamente le risultanze probatorie e avrebbe ritenuto non provato un patto commissorio invece provato) non è soddisfatto il requisito della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per la quali l’insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; nel caso concreto, non è neppure indicato da quale dei tre possibili vizi di motivazione (omissione, insufficienza, contraddittorietà sia affetta la sentenza.

Occorre al riguardo richiamare l’orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, per il quale l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso rispetto al quale si deduce il vizio di omessa o contraddittoria motivazione ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità dei ricorso (v., ex multis, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; nonchè Cass., sez. un., 18 giugno 2008, n. 16528; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589).

D’altra parte, se il legislatore del 2006 avesse ritenuto non necessario detto momento di sintesi, atteso che è sufficiente la mera puntuale esposizione dei motivi del ricorso (già richiesta dal vecchio e dal nuovo art. 366 c.p.c.) non avrebbe inserito l’ultimo capoverso dell’art. 366 bis (cfr. Cass. 30/12/2009 n. 27680 Ord.).

Le censure si risolvono in una generica e inammissibile richiesta di una diversa valutazione delle prove e l’onere imposto dall’art. 366 bis c.p.c., come detto, non è stato assolto.

In conclusione i motivo è integralmente inammissibile e lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente F.G. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA