Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17326 del 13/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 13/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17326

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24637/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMEDEO

CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LAMPIASI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATIA SALVALAGGIO;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in

data 20/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Andrea Lampiasi per delega dell’avvocato Catia

Salvalaggio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Tra il sig. R.G., cittadino italiano, e la sig.ra G.G., cittadina italiana e svizzera, legati da matrimonio solo religioso, insorse un articolato contenzioso riguardante, tra l’altro, l’affidamento del loro figlio minore R.G.A., nato a (OMISSIS).

Nell’ambito di tale contenzioso la sig.ra G. chiese, con ricorso del 23 febbraio 2011, il riconoscimento in Italia della decisione della competente autorità svizzera – la Commissione tutoria di Agno in data 23 luglio 2009, che le affidava nuovamente il figlio dopo che dal giugno 2006 era stato impedito, su provvedimenti dell’autorità italiana, il rientro dello stesso in Svizzera presso di lei, che ne era già affidataria.

L’adito Tribunale per i minorenni di Bologna decise con due distinti decreti in data 15 settembre 2011: il primo, definitivo, di rigetto della richiesta di riconoscimento della indicata decisione dell’autorità svizzera, sul rilievo che il rimpatrio era in contrasto con l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 (resa esecutiva in Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64); il secondo, provvisorio, con cui provvedette, su sollecitazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 333 c.c., all’affidamento del minore ai servizi sociali.

Il secondo decreto fu poi seguito dalla decisione definitiva, assunta dal Tribunale per i minorenni con decreto del 14 gennaio 2014, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell’autorità svizzera.

La Corte d’appello, nel rigettare il reclamo del sig. R. avverso quest’ultimo decreto, ha affermato la persistenza dell’affidamento del minore alla sig.ra G., negando la rilevanza del passaggio in giudicato del decreto di rigetto della richiesta di riconoscimento in Italia del relativo provvedimento della Commissione tutoria di Agno del 23 luglio 2009, ed ha escluso la sussistenza di un legittimo trasferimento della residenza abituale del minore (parametro in base al quale va determinata la giurisdizione transfrontaliera) dalla Svizzera, ove risiedeva con la madre, in Italia, considerato che, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. 02/08/2011, n. 16864, emessa proprio in un diverso procedimento tra le medesime parti, il trasferimento del minore va disposto sulla base di un dato volontaristico – o in alternativa dell’inerzia, nella specie insussistente – dei soggetti deputati a curarne gli interessi, come il genitore affidatario, e l’autorità italiana non aveva emesso alcun provvedimento definitivo di affidamento del minore al padre, ma soltanto provvedimenti ai sensi dell’art. 333 c.c., limitativi della responsabilità genitoriale.

Il sig. R. ha impugnato il decreto della Corte d’appello con ricorso per cassazione, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. L’intimata sig.ra G. non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che la giurisdizione sulla domanda di affidamento del figlio minore a uno dei genitori non conviventi spetta alle autorità dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale (art. 1 della Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 742).

Come chiarito da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 16864 del 2011, richiamata nel provvedimento impugnato, il trasferimento della residenza abituale del minore è lecito ed efficace ove disposto “sulla base di un dato volontaristico riconducibile ai soggetti deputati a curarne gli interessi”, onde “analoghi effetti non possono essere riconosciuti a provvedimenti giudiziari emessi in via interinale, per ragioni di urgenza”, come quelli adottati nella specie dall’autorità giudiziaria italiana.

Fermo restando il principio di diritto sopra enunciato, va tuttavia considerato che, per effetto della sentenza della Prima Sezione civile di questa Corte 20 settembre 2013, n. 21601 (successiva alla richiamata decisione di queste Sezioni Unite pronunciata, come detto, tra le medesime parti in un diverso giudizio), si è verificato il passaggio in giudicato del decreto con cui, come anticipato in narrativa, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva negato il riconoscimento in Italia del provvedimento della Commissione tutoria di Agno del 23 luglio 2009, che ristabiliva l’affidamento del minore alla madre, ostandovi l’interesse del minore stesso a causa dell’accertato comportamento violento della sig.ra G..

In tale contesto giuridico perde rilievo l’opposizione di quest’ultima – in sè considerata – al trasferimento della residenza del figlio in Italia, e non può che prendersi atto della circostanza che il minore, alla data della domanda, si trovava in Italia da anni a seguito di provvedimenti, per quanto provvisori, dell’autorità giudiziaria italiana, e dunque lecitamente, sicchè la sua dimora abituale era in Italia.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., al Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale per i minorenni di Bologna.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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