Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17325 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
LA BAITELLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso,
dagli Avvocati ALLORIO Maurizio e Benedetto Gargani, elettivamente
domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n. 76, presso lo studio del
secondo;
– ricorrente –
contro
COBDEN s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dagli Avvocati ROMANO Alessandro, Claudio Ruzzenenti e
Francesco Braschi, elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’ultimo, in Roma, Viale Parioli n. 180;
– controricorrente –
nonchè nei confronti di:
T.M. e P.E.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 45/2008,
depositata in data 24 gennaio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza del locale Tribunale n. 509/04, ha dichiarato che l’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), è di proprietà di Cobden s.r.l. e per l’effetto ha condannato T.M. e P.E., in solido, all’immediato rilascio dello stesso e a risarcire a Cobden s.r.l. il danno derivante dal mancato godimento dal 15 ottobre 1998, nell’ammontare di Euro 466,36 per ogni mese di detenzione, con rivalutazione e interessi come in motivazione, e a rimborsare alla medesima le spese di entrambi i gradi di giudizio;
che la Corte d’appello ha inoltre condannato La Baitella s.r.l. a tenere indenni gli appellati da ogni pagamento che debbano effettuare in favore di Cobden s.r.l. e quindi a rimborsare ad essi la somma di Euro 164.698,11;
che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso La Baitella s.r.l., sulla base di quattro motivi; ha resistito, con controricorso, Cobden s.r.l. in liquidazione, mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati T. e P..
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, per essere il ricorso inammissibile.
Difetta, invero, il requisito della procura speciale di cui all’art. 365 cod. proc. civ..
La procura speciale in calce al ricorso, infatti, risulta rilasciata dal legale rappresentante della La Baitella s.r.l. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 496 del 20 febbraio 2007, depositata il 15 maggio 2008, della Corte d’appello di Brescia.
La sentenza impugnata risulta essere invece, come risulta dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata depositata in copia autentica, quella n. 45/08 del 28 novembre 2007, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2008.
Trova quindi applicazione il principio secondo cui “in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benchè la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso de quo e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio” (Cass., n. 9173 del 2003);
che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010