Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17324 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. e B.G., rappresentati e difesi, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati RUTIGLIANO

Raffaele e Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliati in Roma,

Via di Pietralata n. 320, presso lo studio della seconda;

– ricorrenti –

contro

BA.BI., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato JANNARELLI Pasquale,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Pietralata n. 320 d/4,

presso il proprio difensore nello studio Michele Ricci;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 534/2008,

depositata il 16 maggio 2008, notificata il 12 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16 maggio 2008, la Corte d’appello di Bari, decidendo sull’appello principale proposto da B.S. e B.G. nonchè da B.A.L., e su quello incidentale proposto da Ba.Bi. avverso la sentenza del Tribunale di Lucera in data 9 luglio 2003, che, accogliendo la domanda proposta da Ba.Bi., aveva dichiarato inesistente la servitù di passaggio a carico del fondo di quest’ultima e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai B., ha, da un lato, accolto l’appello incidentale della Ba., volto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dai B. e, dall’altro, rigettato l’appello principale;

che la Corte d’appello ha rilevato che la domanda riconvenzionale, volta alla dichiarazione di usucapione del diritto di passaggio attraverso la strada da aprirsi sul fondo della Ba., era stata proposta dai B. tardivamente e quindi la stessa doveva essere dichiarata inammissibile, mentre l’appello principale andava rigettato, posto che i motivi concernevano unicamente il rigetto della domanda riconvenzionale;

che, per la cassazione di questa sentenza, B.S. e B.G. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;

che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. in particolare sulla distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale. Art. 360 c.p.c., n. 5”, sostenendo che nella comparsa di costituzione in primo grado avevano proposto un’eccezione e non già una domanda riconvenzionale, dal momento che essi si proponevano di ottenere il rigetto della domanda attrice;

che, pertanto, trattandosi di eccezione di usucapione, la stessa non era soggetta al termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ., non trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina introdotta dalla L. n. 80 del 2005, per i procedimenti introdotti dopo il 1 marzo 2006;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano omessa valutazione dei motivi di appello, contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ.;

che l’intimata Ba.Bi. ha resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè lo stesso è manifestamente inammissibile.

Entrambi i motivi difettano invero della formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.. Il primo motivo, inoltre, prospetta come vizio di motivazione la qualificazione della deduzione difensiva in primo grado dei convenuti come domanda riconvenzionale anzichè come eccezione riconvenzionale, laddove la questione concerneva la ammissibilità o meno della medesima deduzione; i ricorrenti prospettano dunque come vizio di motivazione un error in procedendo, che avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che priva di rilievo deve infine ritenersi la comunicazione a firma del ricorrente, con la quale viene revocato il mandato al proprio difensore Avvocato Raffaele Rutigliano, anche perchè il ricorrente è rappresentato e difeso anche da altro difensore;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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