Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17324 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19747/2010 proposto da:

N.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati PETRONI Massimo, DE SANNA EDUARDO, giusta procura speciale a

margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDERIE PISANO & C. SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA E

TUFARELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati PETRONE Angelo e

PALUMBO VALERIA GIULIA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4048/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1.7.09, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – N.L. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4048/09 pubbl. il 15.10.0 9 e notif. il 16.7.10, con la quale è stato respinto il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto dell’opposizione da lui dispiegata nei confronti della Fonderie Pisano & C, spa. Quest’ultima resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente affida la sua impugnazione a due motivi:

“violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè dell’art. 1988 c.c., e delle norme che disciplinano l’assegno bancario, nonchè carente motivazione su un punto decisivo della controversia”; “violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., n. 5, per omessa o contraddittoria motivazione sotto altro profilo”;

in particolare: lamenta esser provato con la deposizione del teste F. trattarsi di assegno riempito in bianco; predica la carenza di motivazione della gravata sentenza; censura il richiamo all’art. 345 c.p.c., ivi operato, ma palesemente inconferente, comunque sostenendo la sufficienza dell’esposizione dei motivi di appello, benchè sommaria, nel relativo atto di gravame; si duole della confusione a suo dire operata dalla Corte territoriale tra le opposizioni fondate sulla nullità dell’appello e l’assunto che l’assegno sarebbe stato emesso a garanzia del saldo di una fornitura destinata ad altri; riporta poi integralmente il ricorso in opposizione, concludendo seccamente per l’evidenza degli errori contenuti nella gravata sentenza.

4. – Il ricorso:

– quanto alla valenza probatoria della deposizione del teste F., è inammissibile per irrilevanza delle censure, perchè il ricorrente non si fa carico di confutare le chiare argomentazioni dei giudici di appello sulla sua rilevanza ai fini della tesi del medesimo opponente, come sviluppate a pie di pag. 5 ed all’inizio di pag. 6 della sentenza gravata: le quali ultime quindi da sole sorreggono la conclusione cui perviene la Corte;

– quanto alle carenze di vizio di motivazione, poi, è infondato, atteso che la Corte territoriale motiva in modo congruo e scevro da vizi logici e giuridici sia sull’insussistenza di valida prova sull’originaria nullità dell’assegno (a partire dal penultimo capoverso di pag. 5) che sulla carenza di valida prova della tesi della destinazione del medesimo a garanzia di forniture destinate a terzi;

quanto alle doglianze per la mancata specificità dei motivi, viola il principio di autosufficienza: la Corte territoriale, benchè con erroneo richiamo all’art. 345 c.p.c., ha palesemente applicato il disposto dell’art. 342 c.p.c., relativamente appunto al principio della necessaria specificità dei motivi di gravame, come si desume dalla giurisprudenza richiamata e dallo stesso tenore letterale delle argomentazioni svolte (pag. 4 e 5 della gravata sentenza); avverso tale censura il ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza della Corte sulla possibilità di ricavare dal contesto dell’atto, che però non riproduce (a differenza del ricorso introduttivo in primo grado) nella sua interezza o almeno nelle parti o nei passaggi indispensabili per verificare che i motivi erano comunque stati esplicitati;

quanto all’affermazione che dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evincerebbero gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte (pagine da 17 a 28 del ricorso), essa implica una censura del tutto inammissibile per totale genericità.

5. – In conclusione, il ricorso non pare meritevole di accoglimento e se ne propone quindi il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in Camera di consiglio, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata di quest’ultima.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, conseguono alla soccombenza del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna N.L. al pagamento, in favore della Fonderie Pisano & C spa, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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