Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17324 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/07/2017),  n. 17324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12134/2015 proposto da:

C.A., S.L.S., C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio

dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO PAZZI e LORENZO RUGGERI, per delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 95,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GALVANI, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2671/2014 del TRIBUNALE di PESARO;

uditi gli avvocati Lorenzo RUGGERI e Luigi PIANESI per delega

dell’avvocato Andrea Galvani;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Luigi SALVATO, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la

giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alle domande

supra sintetizzate nel p. 4-a) e dichiarino invece la giurisdizione

del giudice amministrativo in relazione alle domande dianzi

sintetizzate nel p.4-b).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. C.A. ed altri hanno convenuto avanti al Tribunale di Pesaro la società Autostrade per l’Italia s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei “danni temporanei da cantierizzazione e indiretti provocati alle rispettive proprietà a seguito della realizzazione della terza corsia dell’Autostrada (OMISSIS) e della nuova galleria (OMISSIS), le quali sono risultate completamente circondate da due tratti autostradali con conseguente stravolgimento delle precedenti condizioni ambientali”.

In pendenza del procedimento avanti al Tribunale di Pesaro, stante l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dalla convenuta società Autostrade per l’Italia s.p.a., gli attori propongono regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..

Con requisitoria scritta del 7/3/2016 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto: a) dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.O. relativamente al “danno diretto” da irrimediabile deturpamento del territorio, da “peggioramento delle condizioni ambientali e di salute”, nonchè da “lesioni arrecate a diritti incomprimibili, quali… la salute e l’integrità personale conseguenti alle illegittimità di immissioni di rumore”; ancora, dei “danni materiali sugli immobili”, del “danno per i fastidi sofferti”, dei danni subiti per le immissioni “di rumore e vibrazioni”, particolarmente gravi essendo (” C.A. affetto da acusia”; b) dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.A. relativamente ai lamentati “danni indiretti”, consistenti nei “danni temporanei da cantierizzazione” e da “deprezzamento proprietà”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti osservano che nella specie i lamentati danni derivano dalla non corretta esecuzione dell’opera pubblica (“consistita nella realizzazione della 3″ corsia dell’Autostrada (OMISSIS) ed in particolare della nuova galleria (OMISSIS)”) affidata in appalto a imprese private, materiali esecutrici dei lavori de quibus.

Si dolgono che gli interventi dalle appaltatrici eseguiti in difformità da quanto autorizzato dagli enti preposti, con modifiche e varianti sostanziali, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. f), c.p.a. non rientrano nella giurisdizione esclusiva dell’A.G.A., non essendo nei loro confronti configurabile un rapporto diretto con la P.A. nell’ambito del quale essi possano ritenersi titolari di interessi legittimi.

Lamentano che la domanda di risarcimento dei danni provocati dalla non corretta esecuzione dell’opera pubblica da parte dell’impresa appaltatrice va proposta avanti all’A.G.O. ove come nella specie fondata anche sulla denunzia di pretese negligenze della P.A. appaltante; che la domanda ha riguardo anche alle lesioni arrecate agli incomprimibili diritti alla salute e all’integrità personale dalle illegittime immissioni di rumore; che i pregiudizi de quibus non sono direttamente riferibili a scelte amministrative e all’esercizio di poteri pubblicistici.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come queste S.U. hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. UN., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui risulta normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione in particolari materie deve ritenersi che essa non si estenda ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Queste Sezioni Unite hanno al riguardo posto in rilievo che nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, la giustiziabilità avanti all’A.G.O. delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036) nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene a domanda di risarcimento di lamentati “danni temporanei da cantierizzazione e indiretti provocati alle rispettive proprietà a seguito della realizzazione della terza corsia dell’Autostrada (OMISSIS) e della nuova galleria (OMISSIS)”.

Trattasi invero di danni (da “peggioramento delle condizioni ambientali e di salute; invivibilità dovuta alla profonda alterazione dello stato dei luoghi e agli impianti irreversibili generati sulle componenti ambientali dalle attività di cantiere; danni materiali sugli immobili di proprietà C. e quelli prodottisi sugli stessi per il relativo deprezzamento” nonchè “fastidi sofferti e le limitazioni subite e subende”) prospettati come conseguenza di comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori.

A tale stregua, fonte del danno si assume essere non già la progettazione in sè dell’opera bensì il quomodo della relativa realizzazione, non essendo invero in contestazione le scelte discrezionali della P.A. nell’individuazione e determinazione dell’opera sul territorio o le correlative valutazioni nell’individuazione dell’interesse pubblico perseguito, le quali vengono nel caso in rilievo quale mero antecedente storico dei denunziati fatti omissivi o commissivi costituenti propriamente la fonte dei lamentati danni, il cui ristoro trova pertanto fondamento nella prospettata violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.(cfr., con riferimento a domanda di risarcimento del danno proposta dal proprietario di area contigua a quella in cui è stata realizzata linea ferroviaria dell’alta velocità, Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115).

I suindicati rilievi valgono (diversamente da quanto sostenuto dal P.G. nella depositata requisitoria scritta) anche relativamente alla domanda di risarcimento del c.d. danno indiretto da deprezzamento delle proprietà immobiliari, giacchè il riferimento all’incidenza sul tessuto paesaggistico delle opere de quíbus assume invero rilievo meramente strumentale al riguardo.

Va pertanto affermata la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O.. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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