Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17323 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.C.E.P. s.r.l. (gia’ I.C.E.P. s.a.s. degli Ingg. Mattiotto e Vigna

Suria), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avvocato PAGANO Francesco, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

FORNACE VALFENERA GESTIONE INDUSTRIA LATERIZI s.r.l. in liquidazione,

in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione

notificato, dagli Avvocati PRENCIPE Giuseppe e Antonino Spinoso,

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via

delle Milizie n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Certe d’appello di Torino, depositata il 16

ottobre 2007, notificata il 1 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16 ottobre 2007, la Corte d’appello di Torino, giudicando in sede di rinvio nella causa introdotta il 21 settembre 1989 da ICEP s.a.s. con opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Fornace Valfenera s.r.l., e riassunta, a seguito della cassazione disposta con sentenza n. 6101 del 2005, da ICEP s.r.l. (gia’ ICEP s.a.s.) con atto di citazione notificato alla Fornace Valfenera G.I.L. s.r.l., ha dichiarato il difetto di legittimazione di quest’ultima societa’;

che la Corte ha rilevato che la Fornace Valfenera Gestione Industria Laterizi, come emergeva dalla prodotta visura camerale, era stata costituita il (OMISSIS) e quindi in epoca successiva ai fatti di causa e allo stesso giudizio di orino grado, mentre risultava documentalmente provata l’esistenza di altra societa’, e cioe’ la Fornace Valfenera d’Asti s.r.l., costituita nel 1953;

che, pertanto, doveva ritenersi che l’attrice in riassunzione aveva evocato nel giudizio di rinvio un soggetto diverso da quello sostanzialmente legittimato ad causala e comunque un soggetto diverso da quello che aveva partecipato ai primi tre gradi di giudizio;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso ICEP s.r.l., sulla base di un motivo, con il quale deduce nullita’ del procedimento, violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc, civ., n. 4;

che, ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare: il difetto di legittimazione passiva della societa’ evocata in sede di riassunzione perche’, dalle visure camerali prodotte nel giudizio di rinvio, risultava non la estraneita’ di tale societa’ il rapporto controverse, ma la circostanza che la stessa.

sin dal momento dalla sua costituzione, era subentrata alla Fornace Valfenera d’Asti a titolo di affittanza, sicche’, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., comma 3, doveva ritenersi che si fosse verificata una ipotesi di successione nel rapporto controverso, in relazione alla quale avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte originaria;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Qualora nel corso del giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Cassazione, instaurato nei confronti di persona (nella specie giuridica) emerga che l’evocata risulta diversa dalla parte che aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio, ma che tale parte e’ subentrate, a titolo particolare a quella originaria come documentalmente attestato, puo’ il Giudice dichiararne il difetto di legittimazione o deve invece disporre l’integrazione dal contraddittorio nei confronti della parte originaria”;

che la Fornace Valfenera bestione Industria Laterizi s.r.l. ha resistito con controricorso, eccependo la inammissibilita’ del ricorso e chiedendone il rigetto;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per le decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente, invero, fonda le proprie deduzioni sulla esistenza di un documento – la visura camerale relativa allei Fornace Valfenera Gestione Industria Laterizi s.r.l. – che la stessa Corte d’appello ha posto a fondamento della propria decisione e del quale, tuttavia, la ricorrente non riproduca integralmente il contenuto, come espressamente eccepito dalla resistente, e cio’ in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La integrale riproduzione del documento nel corpo del ricorso, invero, tanto piu’ sarebbe stata necessaria in quanto la ricorrente fonda sul medesimo la necessita’ della integrazione del contraddittorio nei confronti della societa’ originariamente evocata in giudizio, sostenendo la esistenza di una successione nel rapporto controverso che, peraltro, dalle due righe riportate in ricorso risulta meramente enunciata e non documentata”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale ha aderito parte controricorrente con la propria memoria, non apparendo le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che in particolare, si deve rilevare che, al fine di superare il rilievo contenuto nella, relazione, la ricorrente sostiene che, dovendosi decidere di un error In precedendo, questa Corte potrebbe esaminare direttamente gli atti che sono situati puntualmente indicati in ricorso;

che, peraltro, deve escludersi che, nella, specie, si verta in ipotesi di error in procedendo, indipendentemente dalla erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo;

che, infatti, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante il “contratto di affittanza” ai fini della successione del rapporto controverso – nella specie, nel credito – onde, se mai, “l’errore si sarebbe verificato nell’applicazione dell’art. 2556 c.c.;

che, pero’, non puo’ non rilevarsi che l’affitto di azienda produce la successione nei contratti in corso (salvo quelli caratterizzati da intuitus personae) non nei crediti sorti dall’esecuzione dei rapporti ormai esauriti, dei quali, salva espressa pattuizione contraria, resta titolare la parte originaria del contratto, tant’e’ che, a differenza del subentro nei contratti in corso, che e’ automatica, quello nei crediti e’ espressamente regolato dall’art. 2559 c.c., per cui ha effetto solo dal momento della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese;

che, pertanto, quello denunciato costituisce un error in iudicando, sicche’ la ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo dei documenti necessari a dimostrarlo;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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