Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17323 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19553/2010 proposto da:

M.S. (OMISSIS), R.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentati e

difesi dall’avvocato BRUNO Giuseppe giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NUOVA SPA, già Banca del Popolo spa, appartenente al Gruppo

Bancario Banca Popolare di Vicenza, in persona del suo Vice

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

1, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI MARCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati CIOFALO Costantino, GRIMAUDO SALVATORE giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CROSS FACTOR SPA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

delegato, già subentrato al Banco di Sicilia Spa, conferitario dei

rapporti in capo al Banco di Sicilia Spa, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato LIVI MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIMI’ ALBERTO MUSUMECI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 2

87, VILLINO N. 22, presso lo Studio dell’avvocato MASTROPASQUA

SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avvocato GENOVA GASPARE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCO DI SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3777/2009 del TRIBUNALE di PALERMO

dell’1/04/09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Pietro Pape, (delega avvocato Giuseppe Bruno)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – M.S. e R.R. ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3777/09 pubbl.

il 23.7.09, con la quale è stata rigettata l’opposizione agli atti esecutivi da loro dispiegata avverso il decreto di trasferimento del loro immobile, pronunciato in favore di S.G. e C. nel corso della procedura esecutiva n. 866/92 r.g.e. ad istanza di Sicilcassa spa e con l’intervento della Banca del Popolo spa. Resistono con controricorso la Cross Factor spa, succeditrice della pignorante, la Banca Nuova spa – succeditrice dell’interventrice – e gli aggiudicatari.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere dichiarato manifestamente inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – I ricorrenti, che si dolgono dell’illegittimità dell’intera procedura esecutiva immobiliare in quanto svoltasi in loro assenza per carenza di valida notifica dei relativi atti anteriore al decreto di trasferimento, sviluppano due motivi: un primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 c.c.; un secondo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 c.c., art. 490 c.p.c. – art. 576 c.p.c..

4. – La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel senso che:

4.1. l’esecuzione non presenta carattere contenzioso, essendo diretta non ad accertare un diritto ma ad eseguire coattivamente un credito già consacrato nel titolo esecutivo, tanto che non trovano applicazione gli istituti propri del processo di cognizione ricollegabili al necessario contraddittorio fra le parti e che la mancata convocazione del debitore non integra, di per sè sola considerata, vizio del procedimento (da ultimo, Cass. 25 agosto 2006 n. 18513 e Cass. 26 gennaio 2005 n. 1618); è pertanto sempre indispensabile, per la stessa ammissibilità di una contestazione da parte del debitore della validità degli atti del processo, la prospettazione – e la prova – della concreta lesione di un suo diritto di svolgere utili attività processuali, che gli sia derivata dalla dedotta omessa sua convocazione o partecipazione al processo stesso; e quindi, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo stesso, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (tra le ultime, v. Cass. 20 novembre 2009 n. 24532, richiamata, ma solo parzialmente, dagli stessi ricorrenti);

4.2. l’art. 2929 c.c., nel tutelare senza riserve l’aggiudicatario non colluso, pone un principio parallelo a quello del giudicato del processo di cognizione, così da precludere l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l’effettuazione della vendita o dell’assegnazione del bene e con la quale si denunzi un vizio formale verificatosi in precedenza (Cass. 6 agosto 2010 n. 18346; Cass. 1 aprile 2010 n. 7991; Cass. 16 aprile 2009 n. 9018); ed anche la mancata comunicazione al debitore degli atti e provvedimenti prodromici alla vendita, quand’anche comporti una nullità (nonostante invero non sia espressamente prevista la comunicazione del provvedimento di vendita al debitore), risulta opponibile all’acquirente del bene soltanto ove sia stata compressa una facoltà legittima del debitore (come in Cass. 5 marzo 2009 n. 5341, riferita all’impedimento alla presentazione di istanza di conversione) o ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento (come in Cass. 13 ottobre 2009 n. 21682).

5. – Nel caso di specie non solo l’entrata in vigore della riforma del 2005/06 avrebbe impedito ai debitori di formulare istanza di conversione (non applicandosi ultrattivamente la previgente disciplina dell’art. 495 c.p.c., in virtù della normativa transitoria della riforma stessa) ma soprattutto e comunque la qui gravata sentenza esclude che i debitori opponenti abbiano tempestivamente specificato i vizi che sarebbero derivati dalle nullità dedotte (pagina 7, ultimo paragrafo); ed avverso tale passaggio motivazionale i ricorrenti non svolgono alcuna impugnazione. Ne deriva l’irretrattabilità del rilievo della carenza di una valida e tempestiva doglianza sul pregiudizio concreto derivato dalle prospettate nullità: con conseguente carenza di interesse a dolersi di queste.

6. – Così, in applicazione dei principi consolidati di cui sopra ed in relazione all’omessa specifica impugnazione di tale decisivo passaggio motivazionale, il ricorso si presenta inammissibile e si propone la relativa declaratoria, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, i ricorrenti ed i controricorrenti S.G. e C. hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ed il difensore dei primi è comparso in camera di consiglio per essere sentito; non hanno – invece – i controricorrenti chiesto di essere ascoltati, benchè ritualmente e tempestivamente avvisati.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione. Infatti, aderendo i controricorrenti S. alle conclusioni ivi raggiunte, in ordine alle ulteriori argomentazioni dei ricorrenti deve osservarsi che l’omessa notifica integra comunque un vizio del procedimento e che l’interesse ad opporsi doveva comunque essere esplicitato con i l’evidenziazione dello specifico danno patito in relazione a concrete attività processuali – una volta comunque conosciuto della pendenza del processo – eventualmente precluse; del resto, tale invece doverosa esplicitazione, il cui dispiegamento è espressamente escluso nella motivazione della qui gravata sentenza, non può ricavarsi da passi del ricorso introduttivo del giudizio di merito di cui sia oltretutto mancata, in violazione del principio di autosufficienza, la testuale integrale riproduzione nel ricorso per cassazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese, in favore di ciascuno dei controricorrenti, conseguono alla soccombenza ed a carico solidale – identica essendo la loro posizione processuale – dei ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M. S. e R.R., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate: in Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore della Banca Nuova spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t.; in Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore della Cross Factor spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t.; in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore di S. G. e C., tra loro in solido.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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