Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17322 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16964/2015 R.G. proposto da:

Tesnt-IT s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall’avv. Francesco Di Giorgio, presso il cui studio in Roma,

via di Tor Fiorenza, 56 è elettivamente domiciliata per procura

speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10226/17/11, depositata il 12.12.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 25.3.2021 dal

Consigliere Dott.ssa Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Tesnet-it, esercente l’attività di produzione software, per l’anno di imposta 2007, un avviso di accertamento originato dalle risultanze di una verifica fiscale durante la quale emergeva la inesatta tenuta della contabilità e la presenza di una serie di irregolarità ed omissioni che portavano a ritenere inattendibili i dati riportati nelle scritture contabili.

La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Napoli rigettava il ricorso.

La Commissione regionale della Campania, con sentenza n. 10226/17/2013, depositata il 12.12.2014 confermava la sentenza di primo grado sul presupposto della fondatezza dell’accertamento induttivo alla luce degli ingenti finanziamenti infruttiferi, molti dei quali realizzati per cassa e delle entrate extracontabili di cui non vi era traccia nella documentazione contabile.

Avverso la sentenza Tesnt-IT s.r.l. propone ricorso, affidandosi a sei motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e 2, lett. d) nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e. 5, per assoluta carenza di motivazione e istruttoria, omessa ed errata valutazione di elementi e/o documenti ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 112 e 36 nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per assoluta carenza di motivazione e istruttoria, omessa ed errata valutazione di elementi e/o documenti ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per assoluta carenza di motivazione e istruttoria, omessa ed errata valutazione di elementi e/o documenti a sostegno della pretesa impositiva.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per assoluta carenza di motivazione e istruttoria.

5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per assoluta carenza di motivazione e di istruttoria.

Con tutti i motivi lamenta che non sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento induttivo, il quale si fondava esclusivamente sull’esistenza sul conto soci c/finanziamenti di finanziamenti infruttiferi dei soci e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione dell’esistenza di maggiori ricavi e di valutare le fatture giustificatrici dei costi considerati indeducibili, senza motivare adeguatamente.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono in parte inammissibili e in parte infondate.

5.1 In materia di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interno dell’ente (cfr. Cass. V, n. 6104/2019), sicchè deve condividersi la conclusione del giudice di merito di secondo grado secondo la quale i finanziamenti infruttiferi dei soci, laddove ingiustificati (come nel caso in esame) possono essere considerati ricavi in nero come ritenuto dalla Amministrazione Finanziaria. Di recente questa Sezione con la decisione del 19.6.2015 n. 12764 ha affermato tale principio ribadendo che grava sulla società l’onere probatorio in sede di accertamento; con la conseguenza che non essendo nemmeno riportate nel bilancio della società, indipendentemente dalla disponibilità finanziaria in capo al socio finanziatore, tali somme dovevano rientrare nel novero dei ricavi non dichiarati con conseguente accertamento del maggior reddito in capo al contribuente.

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass.24746/2020).

Questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo “fisica” dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche. Ne consegue che, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa (individuale o collettiva), come espressamente previsto dal citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45 e confermato dall’art. 95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d’impresa “da qualsiasi fonte provenga” (numerazione delle norme anteriore al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) (Cfr. Cass., V, n. 12251/2010; Cass. 1475/2020).

Ai detti principi si è uniformata la CTR con motivazione certamente corretta sul plano logico ed esauriente anche perchè non adeguatamente contraddetta dalla società ricorrente che anche in sede di legittimità si è limitata ad una difesa di tipo assertivo, ma sfornita di supporto probatorio.

5.2.La CTR ha osservato che sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento induttivo prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o dalle scritture contabili…. Risultano ingenti finanziamenti ed entrate extracontabili, cioè senza che ve ne sia traccia nella documentazione contabile o negli estratti conto bancari, ed esistono entrate, giustificate come finanziamenti, per centinaia di migliaia di Euro che sarebbero state realizzate per cassa. Giustamente è stata ritenuta inverosimile tale situazione contabile e sono state ritenute entrate le ingenti somme di cui alla documentazione extracontabile rinvenuta e dettagliatamente indicata nel PVC, posto a fondamento dell’ingiunzione opposta. Trattasi di finanziamenti infruttiferi per Euro 1.630.361,30 e di una ingente somma di Euro 2.150.000,00 sul conto soci per finanziamenti che non figurano negli estratti conto bancari esibiti dalla società. In particolare gli elementi raccolti dall’ufficio e sopra accennati ma dettagliatamente riportati nel pvc, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini dell’accertamento induttivo di attività non dichiarate.

5.3. Il vizio della motivazione può essere censurato solo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nel giudizio, ma non per insufficiente motivazione, come adombrato dalla ricorrente in più passaggi del ricorso per cassazione. Infatti, per questa Corte la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Va ancora osservato che la disciplina impugnatoria da applicare era quella successiva al D.L. n. 83 del 2012, la quale ha inserito gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., con l’introduzione del divieto di impugnazione sotto il profilo della motivazione in caso di doppia decisione di merito “conforme”, ossia fondata sui medesimi fatti. Infatti, per questa Corte nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 6 agosto 2019, n. 20994).

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame dei motivi di appello.

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente nemmeno allegato quale motivo di appello non sarebbe stato esaminato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parì a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 13.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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