Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17322 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25223/2012 R.G. proposto da:

G.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Pier Francesco

Iannello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania

alla via G.A. Costanzo n. 49, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 246/18/11 depositata l’8 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

G.S. ricorre per cassazione con due motivi avverso il rigetto dell’appello contro la reiezione dell’impugnazione della cartella di pagamento notificatale per recupero IRPEF in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2002.

Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, per non aver il giudice d’appello rinviato al primo grado a fini d’integrazione del contraddittorio verso il concessionario della riscossione; il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”, per aver il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sul mancato avviso bonario.

I motivi sono inammissibili, poichè denunciano errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, come se fossero violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3; ove anche ricollocati nel giusto paradigma, essi resterebbero inammissibili, il primo per difetto di pertinenza (il giudice d’appello ha escluso il litisconsorzio necessario del concessionario della riscossione), il secondo per difetto di decisività (la ricorrente neppure deduce le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che avrebbero imposto il contraddittorio precontenzioso).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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