Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17321 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17321 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 12863/10 proposto da:
Agenzia del Territorio,
rappresentante

pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Andreottola

Giuseppina

e

Pucino

Francesco,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Domenico
Purificato n. 147, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni
Cardillo che con l’Avv. Maria Gabriella Pucino, anche
disgiuntamente, li rappresenta e difende, giusta delega

Data pubblicazione: 30/07/2014

in calce al controricorso;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 49/39/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Campani, depositata il 18
marzo 2009;

udienza del 4 giugno 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Massimo Bachetti, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 49/39/09, depositata il 18
marzo 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, respinto l’appello dell’Agenzia del
Territorio, confermava la decisione n. 435/30/08 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva
accolto il ricorso proposto dai comproprietari
Andrettola Giuseppina e Pucino Francesco avverso
l’avviso di classamento n. NA0563134/2006/001-2 che
“variava il classamento di una unità immobiliare sita
in Napoli, Via Giacomo Puccini n. 16 P. 1 0 Scala B,
portata alla classe ottava con conseguente aumento
della rendita catastale”.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Per quanto rimasto d’interesse la CTR – dopo aver
premesso che l’impugnato classamento “appariva motivato
come effettuato a richiesta del Comune di Napoli a
norma dell’art. 3, coma 58, 1. 23 dicembre 1996, n.
662 secondo il principio comparativo e <>” – giudicava “che
una tale motivazione violasse il diritto di difesa dei
contribuenti, in quanto l’astratta e generica
impostazione di questa, valida per tutte le migliaia di
accertamenti effettuati dall’Agenzia del Territorio,
non consentiva di comprendere con assoluta chiarezza il
presupposto di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto
impugnato, soprattutto quando, come nel caso di specie,
non vi era stata alcuna istruttoria in contraddittorio
… e non vi era stato alcun sopralluogo”. Ad ogni modo,
la CTR accertava come fossero comunque “del tutto
inesistenti gli ipotizzati significativi miglioramenti
della qualità urbana e ambientale in misura tale da
determinare una variazione delle capacità reddituali
per l’incremento delle infrastrutture urbane”; e che,
inoltre, “l’esibita perizia tecnica di parte in primo

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dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del

grado dimostra in modo incontrovertibile che l’immobile
de quo,

per le sue caratteristiche costruttive di

scarso pregio e per la sua posizione in strada
secondaria priva delle prescritte comodità, era ben
inserita nella classe 4^ e non possedeva titolo alcuno
per trasmigrare nella classe 8^”. Infine, la CTR

fosse stato seguito il procedimento di cui “all’art. l,
commi 334, 335, 336, 337 1. 20 dicembre 2004 n. 311”
che,

per esempio,

prevedeva l’individuazione di

microzone, la preventiva richiesta ai contribuenti di
atti aggiornati, ecc.; sicché, concludeva la CTR, sotto
questo ulteriore profilo, vi sarebbe stata “una palese
nullità del provvedimento che ha eseguito un
aggiornamento generale dei valori delle unità censite e
non un allineamento parziale e limitato solo ad alcuni
immobili ubicati appunto nelle microzone anomale”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia del Territorio
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso, a loro
volta proponendo ricorso incidentale in punto di
regolamento delle spese processuali e affidato a un
solo mezzo.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia del
Territorio censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Violazione di legge per erronea e falsa applicazione

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evidenziava come nell’attività di classamento nemmeno

art. 3, comma 58, 1. 662/96; art. 1, commi 335, 336,
337, 1. 30 dicembre 2004, n. 311”; a riguardo,
l’Ufficio osservava, in primo luogo, come l’art. 3,
comma 58, 1. 662 cit. prevedesse, per l’attività di
“riclassamento” sollecitata dai Comuni, due distinte
ipotesi, cioè il “caso di incongruenza del classamento

classamento dell’unità abitativa in seguito a
variazioni edilizie”; mentre, invece, l’art. l, comma
336, 1. n. 311 cit. prevedeva un’attività di
“riclassamento”, sempre sollecitata dai Comuni, in casi
diversi, cioè in ipotesi “di immobili di proprietà
privata non dichiarati in catasto ovvero di sussistenza
di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali in conseguenza di intervenute
variazioni edilizie”; cosicché, terminava l’Ufficio,
atteso che il classamento in contestazione “non era
assolutamente congruo rispetto a fabbricati similari e
aventi le medesime caratteristiche”, l’Agenzia del
Territorio aveva correttamente proceduto secondo le
regole di cui all’art. 3, comma 58, 1. 23 dicembre
1996, n. 662. Il quesito sottoposto era: “Se la CTR di
Napoli – nel ritenere non applicabile l’art. 3, comma
58, 1. 662/96 e invece applicabile l’art. 1, commi 335,
336, 337 1. 311 del 2004 in materia di revisione del
classamento di unità immobiliare non dipendente da
variazioni edilizie – abbia fatto falsa applicazione
delle citate norme in quanto nel caso della revisione
del classamento di unità immobiliare non dipendente da

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in atti e il caso di mancato aggiornamento del

variazioni edilizie il referente normativo è proprio
l’art. 3, comma 58, 1. 662 del 1996, riguardando tale
disposizione proprio la classificazione di immobili il
cui classamento risulti «palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche» a prescindere dalla circostanza che

seguito di variazione edilizia; invece il comma 336
dell’art. 1 1. 311/2004 è applicabile solo alla diversa
fattispecie delle riclassificazioni derivanti da
variazioni edilizie o omesso accatastamento”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia del
Territorio censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma l, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 r.d.l. 13
aprile 1939, n. 652 e art. l d.m. 19 aprile 1994”; a
giudizio dell’Ufficio, difatti, erroneamente la CTR
aveva ritenuto che, nella concreta fattispecie
pervenuta all’esame, il provvedimento di classamento
dovesse essere obbligatoriamente preceduto da un
“sopralluogo”; secondo l’Agenzia del Territorio,
invece, diverse disposizioni di legge, tra cui l’art.
1, comma 2, d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’art. 8 ss.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 6, 7, 9, 14, 54,
61, d.p.r. n. 1142 cit., art. 4, comma 21, d.l. 19
dicembre 1984, n. 84, conv. con mod. in 1. 17 febbraio
1985, n. 85, art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n.
70, conv. con mod. in 1. 13 maggio 1988, n. 154,
stabilivano che un nuovo classamento potesse essere

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si tratti di una situazione originaria o intervenuta a

attribuito, anche senza sopralluogo, semplicemente
sulla scorta degli elementi documentali disponibili,
come planimetrie, dichiarazioni di parte, ecc.;
inoltre, sottolineava l’Ufficio, il sopralluogo andava
considerato uno strumento posto a tutela
dell’Amministrazione; Amministrazione che, per esempio,

dichiarazioni dei contribuenti; cosicché, concludeva
l’Ufficio, nel caso di specie, la circostanza di non
essersi avvalsa della facoltà di verifica degli
immobili mediante sopralluogo, non poteva in alcun modo
ledere il diritto di difesa dei contribuenti; il
quesito sottoposto era: “Se la CTR di Napoli, nel
ritenere necessario il sopralluogo ai fini del
classamento di un’unità immobiliare, abbia violato il
disposto dell’art. 3 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
secondo i quali il cit. classamento può esser
effettuato sulla base della perizia del tecnico
catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla
planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la
documentazione a disposizione, senza necessità di
visitare l’unità immobiliare, salva la facoltà per
l’Ufficio (e non l’obbligo quindi) di procedere a
successive verifiche sopralluogo come è anche ribadito
dall’art. 1 d.m. 19 aprile 1994”.
3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia del
Territorio censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Violazione di legge per erronea e falsa applicazione

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poteva utilizzarlo per verificare la realtà delle

art. 6, comma 5 e 10, 1. 212/00”; questo perché,
secondo l’Ufficio, erroneamente la CTR aveva ritenuto
che prima dell’emissione dell’avviso di classamento,
qui dedotto in controversia, l’Amministrazione dovesse
obbligatoriamente invitare il contribuente ad un
contraddittorio; in realtà, così sosteneva l’Agenzia

l, 1. 27 luglio 2000, n. 212, che prevedevano ipotesi
di contraddittorio per tutt’altre fattispecie, non
poteva qui trovare applicazione; questo, anche perché,
nella pratica fattispecie all’esame, non erano in
discussione la veridicità delle dichiarazioni del
contribuente, bensì una “classazione” ch’era da
ritenersi non più congrua a cagione di sopravvenute
modifiche urbanistiche e di servizi intervenute nella
zona ove erano ubicati gli immobili dedotti in lite; il
quesito sottoposto era: “se la CTR di Napoli, nel
ritenere che per i procedimenti relativi al classamento
degli immobili occorra ai sensi degli artt. 6, comma 5;
10, comma l, l. 212 27.7.2000 la previa instaurazione
del contraddittorio con la parte interessata, abbia
fatto erronea applicazione della suddetta norma che
riguarda invece la diversa ipotesi del procedimento
tributario relativo agli avvisi di accertamento delle
imposte in cui il contraddittorio è necessario per
chiarire elementi di incertezza mentre la
determinazione del nuovo classamento è adottata sulla
base di elementi oggettivi conosciuti
dall’Amministrazione”.

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del territorio, l’art. 6, comma 5, e l’art. 10, comma

4. Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia del
Territorio censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
relativamente all’erroneo presupposto della carenza di

l’Agenzia del Territorio, difatti, non solo
erroneamente, ma anche apoditticamente, la CTR aveva
giudicato l’atto di classamento

sub ludice

non

sufficientemente motivato; questo perché, esponeva
l’Agenzia del Territorio, la giurisprudenza non aveva
mancato di affermare come gli atti di classamento del
tipo di quello qui oggetto d’impugnazione dovessero,
essere ritenuti sufficientemente motivati mediante “la
semplice indicazione della consistenza, della categoria
e della classe, trattandosi di dati sufficienti a porre
il contribuente in condizione di difendersi”; il
momento di sintesi era così congeniato: “Si configura
un evidente vizio di insufficiente motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui afferma che
l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle
variazioni delle caratteristiche intrinseche e
estrinseche delle unità in base alle quali è stata
effettuata la variazione catastale impugnata, non
esaminando le deduzioni svolte in appello sul punto
delle caratteristiche intrinseche e estrinseche dei
fabbricati e affermando che vi sarebbero state
variazioni in ordine a tali caratteristiche senza

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motivazione dell’atto di accertamento”; secondo

specificarne il contenuto limitandosi ad affermare
apoditticamente

che

non

sarebbe

credibile

un

classamento che riguardi numerose unità immobiliari”.
5. I ricorso è inammissibile.
Come si è avuto cura di trascrivere nella narrativa del
presente, la CTR ha, nel merito, espressamente escluso

infrastrutturale della zona in cui è ubicato
l’immobile; e, per tale ragione, ha altresì escluso che
a ridetto immobile potesse esser incrementata la
rendita. In effetti, come appunto ricordato in
narrativa, la CTR ha accertato che erano “del tutto
inesistenti gli ipotizzati miglioramenti della qualità
urbana e ambientale in misura tale da determinare una
variazione delle capacità reddituali per l’incremento
delle infrastrutture urbane”; questo perché, così la
CTR motivava l’accertamento del fatto del non
miglioramento urbanistico della zona, “la nuova linea
metropolitana costituiva veicolo di trasporto nei
giorni festivi e prefestivi di ingenti masse di vandali
e delinquenti rissosi e turbolenti provenienti da
quartieri estremamente periferici e malfamati, che
avevano finito per portare in un quartiere fino a poco
tempo addietro del tutto tranquillo, caos e pericolo
per l’ordine pubblico, essendo all’ordine del giorno le
risse, gli schiamazzi, i furti e le rapine, spesso
sfociati in gravi fatti di sangue”; e che, inoltre,
“l’esibita perizia tecnica di parte in primo grado
dimostra in modo incontrovertibile che l’immobile de

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che fosse intervenuto un miglioramento urbanistico e

quo,

per le sue caratteristiche costruttive di scarso

pregio e per la sua posizione in strada secondaria
priva delle prescritte comodità, era ben inserita nella
classe 4^ e non possedeva titolo alcuno per trasmigrare
nella classe 8^”.
Ora, com’è facile verificare dai sopra riassunti motivi

oggetto di specifica impugnazione e la stessa è quindi
passata in giudicato. La ridetta

ratio decidendi,

per

il suo carattere assorbente, è sufficiente a ritenere
fondato il ricorso dei contribuenti, essendo stato
accertato dalla CTR che non esistevano i presupposti di
fatto per l’attribuzione della più elevata
“classazione”. E, da ciò, discende che l’Ufficio non ha
un interesse processuale a coltivare il ricorso per
cassazione, con la conseguente declaratoria
d’inammissibilità dello stesso (Cass. sez. lav. 3386
del 2011; Cass. sez. III del 2009).
6. Con il ricorso incidentale i contribuenti hanno
censurato la sentenza “in ordine alla statuizione delle
spese per violazione dell’art. 360, comma l, n. 5,
c.p.c., ossia per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sia in ordine all’appello
incidentale relativo alla compensazione delle spese del
primo grado di giudizio, sia in ordine alle spese di
giudizio del secondo grado”.
Il ricorso incidentale è inammissibile per violazione
dell’art. 366 bis

c.p.c., poiché manca della sintesi

del fatto decisivo e controverso e cioè del cosiddetto

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di gravame, l’appena veduta ratio decidendi non è stata

quesito di fatto (Cass. sez. H n. 16865 del 2013;
Cass. sez. III n. 4353 del 2013).
7. Nella reciproca soccombenza debbono farsi consistere
le ragioni che inducono la Corte a compensare
integralmente le spese.
P.Q.M.

quello incidentale; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2014

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e

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