Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17321 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19356/2018 proposto da:

D.A.R., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Natale Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI del 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2019 dal Cons. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino ivoriano D.A.R. avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria da parte della Commissione Territoriale di Caserta.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per mancata applicazione del principio del cd. onere probatorio attenuato e mancata attivazione del potere istruttorio officioso.

4. Con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per non avere il tribunale adeguatamente e compiutamente argomentato sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

5. Il terzo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere errato il tribunale a ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

6. Con il quarto mezzo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere errato il tribunale a ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

7. Con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., il ricorrente ha altresì invocato la nullità del decreto a causa della mancata fissazione dell’udienza di comparizione nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio della fase amministrativa.

8. Prima ancora dei profili di inammissibilità che inficiano i motivi del ricorso – in quanto generici e afferenti valutazioni di merito – ne va rilevata l’improcedibilità, in quanto non risulta prodotta copia autenticata del provvedimento impugnato.

9. Al riguardo, questa Corte ha di recente chiarito che: I) ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; II) ai diversi fini della procedibilità del ricorso, è necessario che la decisione sia autenticata; III) tuttavia, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata che sia stata: i) predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter; ovvero ii) sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore; ovvero iii) redatta in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012 – oppure, in tutti i casi indicati, con attestazione priva di sottoscrizione autografa – non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca (eventualmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2) la conformità della copia informale all’originale; IV) nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U, 25/03/2019 n. 8312).

10. In mancanza di riscontro di una delle situazioni da ultimo indicate, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, peraltro senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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