Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17321 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato BUFFONI

Barbara giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore; PREFETTURA DI

BOLOGNA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Bologna, depositata il 23

luglio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza depositata in data 23 luglio 2008, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto da G. G. avverso il verbale della polizia municipale di Bologna, notificato in data 1 settembre 2006;

che, per la cassazione di questa ordinanza, ha proposto ricorso G.G. sulla base di un motivo;

che il Comune di Bologna e la Prefettura di Bologna non hanno svolto attività difensiva;

che la ricorrente premette di avere proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento notificatole dalla Polizia municipale di Bologna e che detto ricorso è stato rigettato dal Prefetto con provvedimento del 5 aprile 2006;

che la Galloni riferisce quindi di avere proposto opposizione al giudice di pace avverso il provvedimento di rigetto e che, con ordinanza in data 16/20 ottobre 2007, l’adito Giudice di pace di Bologna la aveva rimessa in termini per la proposizione del ricorso avverso il verbale di accertamento, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della ordinanza stessa, avvenuta il 6 novembre 2007;

che, infine, il ricorso era stato depositato il 7 gennaio 2008, tempestivamente tenuto conto che il giorno 5 gennaio cadeva di sabato e che il 6 gennaio era giorno festivo;

che, ciò premesso, la ricorrente deduce violazione dei principi in materia di termini legali per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti del processo, formulando il seguente quesito di diritto: “se, cadendo la data di scadenza del termine di proposizione del ricorso al Giudice di pace in giornata del sabato, considerata alla stregua di giornata festiva, e in giornata festiva, il termine debba intendersi prorogato di diritto al giorno non festivo immediatamente seguente a norma dell’art. 155 c.p.c.”;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere il ricorso inammissibile.

Come si evince dal tenore dell’ordinanza impugnata, il Giudice di pace ha rilevato la tardività del deposito del ricorso con riferimento alla data della notificazione del verbale impugnato, prendendo si in considerazione l’ordinanza in data 16 ottobre 2007, ma ravvisando comunque la tardività del ricorso in relazione alla data del suo deposito e non anche con riferimento alla mancata osservanza del termine di sessanta giorni concesso per il rinnovo della proposizione del ricorso decorrente dalla data di comunicazione della indicata ordinanza.

Tale essendo il contenuto del provvedimento impugnato, risulta evidente come il ricorso censuri una statuizione diversa da quella effettivamente adottata dal Giudice di pace, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che, invero, della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non può tenersi conto, atteso che la stessa è stata depositata il 24 maggio 2010, e quindi fuori termine;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate amministrazioni svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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