Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17321 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18144/2010 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MORELLI Mauro,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SIS SRL in liquidazione in persona del suo liquidatore (anche in

proprio), ed inoltre C.P., R.S., C.

A. in proprio, quali socie della SIS SRL in liquidazione,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio

dell’avv. D’ERRICO Carlo, che le rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SCpA appartenente al Gruppo Bancario

Banco Popolare (già Società Gestione Crediti BP Società per

Azioni), la quale agisce quale mandataria con rappresentanza della

Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero SpA nella quale

è stato conferito il ramo di azienda relativo all’attività bancaria

del Banco Popolare di Verona e Novara, Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata a sua volta costituito con atto di fusione

tra la Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero

Coop. di credito a r.l. e la Banca Popolare di Novara, Soc. Coop. a

r.l., quest’ultima avente causa a titolo universale dell’Istituto

Nazionale di Credito Edilizio SpA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61,

presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE ROMANO AMATO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ LE COSTRUZIONI SRL, Q.A. – in qualità di

liquidatore della Soc. Le Costruzioni Srl, BANCO POPOLARE DI VERONA

SAN GEMINIANO E PROSPERO SPA, COSTRUZIONI E RESTAURI DE BERNARDIS

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4960/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25.9.09, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la controricorrente (SIS SRL in liquidazione) l’Avvocato

Paolo De Sanctis Mangelli (per delega avv. Carlo d’Errico) che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – M.D. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4960/09, pubbl. il 17.12.09 e notificatale il 30.4.10, con cui è stato dichiarato inammissibile (in applicazione del testo dell’art. 616 c.p.c., applicabile ratione temporis) il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17159/07, di rigetto dell’opposizione da lei dispiegata in qualità di terzo avverso l’esecuzione immobiliare promossa dal Banco Popolare di Verona e Novara.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione di legge in riferimento all’art. 2495 c.c., per non avere la gravata sentenza rilevato l’intervenuta estinzione della società S.I.S. srl e la conseguente inesistenza di ogni suo atto; un secondo, di violazione di legge in relazione alla “L. n. 69 del 2009″.

4. – in ordine alla prima doglianza difetta l’interesse ad impugnare:

con la gravata sentenza non è stato prodotto alcun ulteriore effetto favorevole per la S.I.S., atteso che alla declaratoria di inammissibilità dell’appello – suscettibile di rilievo anche soltanto ufficioso – è seguita la compensazione delle spese del grado.

5. – In ordine alla seconda doglianza la Corte capitolina ha fatto ineccepibile applicazione dei principi regolatori della materia, che possono sintetizzarsi (tra le ultime, in motivazione, vedi Cass. 17 febbraio 2011 n. 3852) nel senso che il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le ultime: Cass. sez. un. 20 dicembre 2006 n. 27172, Cass. sez. un. 27 luglio 2007 n. 16618); e pertanto:

– se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 c.p.c. è stata pubblicata prima del 1.3.06, essa resta esclusivamente appellabile (cfr. Casso20 settembre 2006 n. 20414);

– se essa è stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo sia stato iniziato, non è più ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma soltanto quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (da ultimo, v. Cass., ord. 22 settembre 2009 n. 20392);

– se infine essa è resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09 e quindi se è stata pubblicata in data successiva, essa torna ad essere appellabile, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (come introdotto dal richiamato L. n. 52 del 2006, art. 14) dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, norma applicabile – L. n. 69 del 2009, ex art. 58 – anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore di tale legge.

6. – Al riguardo, la prospettata incostituzionalità dell’interpretazione della chiarissima disposizione transitoria (che rende inapplicabile al caso di specie la reviviscenza dell’art. 616 c.p.c. nel testo originario, visto che al 4 luglio 2009 la causa non pendeva in primo grado, ma in secondo) è manifestamente insussistente, visto che ogni normativa intertemporale regola in modo in apparenza diverso situazioni analoghe, mentre i motivi dell’accennato contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale non sono sviluppati tenendo conto della chiara giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa stessa Corte Suprema (Cass. 18 gennaio 2 008 n. 976), che lo hanno reiteratamente escluso.

7. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, ma il difensore della SIS srl è comparso in camera di consiglio per essere sentito, mentre nessuna delle altre parti ha chiesto di essere ascoltata.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, corrispondendo il principio in materia di regime di impugnazione delle sentenze di opposizione all’esecuzione e di terzo, applicato nella gravata pronuncia ed anche sotto il profilo dell’esclusione di profili di incostituzionalità, ad un orientamento del tutto consolidato di questa Corte (vedansi anche: Cass., ord. 30 giugno 2011, n. 14502; Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1402) e quindi ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma primo, n. 1.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti e tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, ma in relazione all’effettiva attività svolta in questa sede, conseguono alla soccombenza della ricorrente;

mentre, nei rapporti tra questa e le altre intimate, non avendo esse qui svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna M.D. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate: in favore della Società Gestione Crediti BP scpa (nella qualità di mandataria con rappresentanza di Banca Pop. Verona S. Geminiano e Prospero), in pers. del leg.

rappr.nte p.t., in ragione di Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi); in favore della S.I.S. srl in liq. cancellata, in pers. del leg. rappr.nte p.t., nonchè di C.P., R.S. ed C.A., e tra queste in solido, in Euro 5.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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