Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17321 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6360/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

C.L., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 7717/5/14, depositata il di 11.9.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 25.3.2021 dal

Consigliere Dott.ssa Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interrogazione alla procedura CLI.F0, verificava che la società Merchandise s.a.s. di C.L., esercente l’attività di “altre stampe di arti grafiche”, cancellata dal registro delle imprese in data 21.2.2007 a seguito dello scioglimento senza messa in liquidazione, nonostante per i periodi di imposta 2006 e 2007 avesse dichiarato redditi, volume di affari e ricavi pari a zero, risultava avere emesso fatture nell’anno 2006 per un importo pari a Euro 1.065.594,00 e nell’anno 2007 per un importo pari a Euro 22.200,00. La società non rispondeva all’invito a produrre la documentazione contabile e fiscale; l’ufficio procedeva, pertanto, alla ricostruzione del reddito in via induttiva ed emetteva due avvisi di accertamento nei confronti della società, notificati anche ai due soci, attribuendo a questi ultimi il maggior reddito accertato in base alle rispettive quote di partecipazione.

La società e i soci proponevano ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la quale, previa riunione, rigettava i ricorsi.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i contribuenti e la Commissionè regionale della Campania, con sentenza n. 7717/5/2014, depositata il 11.9.2014 lo accoglieva annullando parzialmente l’accertamento relativo al 2007, sul presupposto che l’Ufficio non avesse provato la pretesa tributaria.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidandosi ad un unico motivo.

C.L. e C.A. non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. Lamenta che i giudici di appello pur avendo ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo per la determinazione del reddito della società, tuttavia avevano affermato che spettasse all’Ufficio dimostrare la pretesa tributaria.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione risiede nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio”. (Cass. 15/06/2017, n. 14930; conforme Cass. 13/02/2006, n. 3115). Pertanto, l’incontestata omissione della dichiarazione relativa agli anni di imposta 2006 e 2007 costituisce, di per sè sola, il presupposto, necessario e sufficiente, dell’accertamento induttivo, ai sensi del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 (Cass. 5800/2020).

Di contenuto analogo la disposizione recata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di dichiarazione nulla, ai fini dell’Iva, che autorizzano l’Agenzia delle entrate a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento, utilizzando metodologie induttive e quindi anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza: a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, spetta al contribuente l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estensivi della pretesa avanzata dallo stesso.

Nella specie l’ufficio aveva basato la ricostruzione del reddito su fatture registrate nella contabilità dei clienti estratte dal sistema CLI.FO. indicandole nell’avviso di accertamento, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza.

La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in materia di distribuzione dell’onere della prova laddove ha ritenuto che incombesse sull’ufficio dimostrare la pretesa tributaria, mediante la produzione di fatture emesse nei confronti di clienti della società per l’anno 2007.

La sentenza deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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