Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17320 del 24/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 24/08/2016), n.17320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7508/2015 proposto da:

C.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO IRACI SARERI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso lo studio dell’avvocato

MICHELE EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 767/2013 del TRIBUNALE di ENNA del 10/02/2015,

depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.S.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro G.G. ed avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2015, con il Tribunale di Enna ha rigettato il reclamo proposto da esso ricorrente avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il G..

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile, attesa la mancanza di carattere decisorio del provvedimento impugnato.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui “E’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c., come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (Cass. n. 1176 del 2015, da ultimo)”.

2. Il Collegio rileva che in data 8 marzo 2015 è stata depositata rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. L’atto risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore ed è stato notificato alla controparte.

Ne segue che, a norma dell’art. 391 c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.

3. Non è luogo a statuizione sulle spese, ancorchè non vi sia stata adesione del resistente alla rinuncia, per le seguenti ragioni.

Invero, parte resistente nel suo controricorso ha, pur non svolgendo ricorso incidentale a sua volta, chiesto anch’essa la cassazione del provvedimento impugnato, sebbene riconoscendo, a suo dire, la fondatezza soltanto di uno dei motivi del ricorso avversario.

Non solo: il resistente non ha chiesto la liquidazione delle spese giudiziali e, ancorchè una richiesta non fosse necessaria, tale atteggiamento, avuto riguardo all’atteggiamento tenuto rispetto alla sorte del provvedimento impugnato, giustifica l’esclusione della liquidazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA