Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17320 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentato e difeso dall’Avv. PANTANO Dante

giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Virgilio n. 11, presso lo studio dell’Avv.

Giorgio Mirti Della Valle;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Francavilla di Sicilia n.

14/05, depositata il 26 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha chiesto l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Francavilla di Sicilia n. 14/05, depositata il 26 aprile 2005, con la quale è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza del Prefetto di Messina, che ha disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che, con ordinanza n. 336 del 2009, resa all’esito dell’udienza del 10 novembre 2008, è stata disposta la rinnovazione del ricorso, a cura del ricorrente, da effettuarsi entro sessanta giorni presso la sede del Prefetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, dall’attestazione di cancelleria in data 1 dicembre 2009, emerge che, nel termine indicato nella citata ordinanza, non è stato depositato l’atto di rinnovazione della notificazione del ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trovando applicazione anche alla mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione del ricorso la disposizione di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ.;

che questa Corte ha infatti affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui “la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cod. proc. civ., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., n. 625 del 2008)”;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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