Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17320 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/08/2020), n.17320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18389/2014 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., quale ente successore di Unicredit Banca di Roma

S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– ricorrente – principale –

contro

P.M., in proprio e quale erede unitamente a

PI.AU., PI.LI., di PI.MA., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

UNICREDIT S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 425/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/01/2014 R.G.N. 1220/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato DORIANA CONSERVA per delega verbale Avvocato

FABRIZIO DAVERIO;

udito l’Avvocato NICOLA CORBO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10 aprile 2013, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, ha accertato il diritto di P.M. e Pi.Ma., coniugi dipendenti della Banca di Roma sino al 31 marzo 2001, data in cui si erano dimessi per fruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2001, a che la Banca versasse all’INPS, a titolo di contribuzione correlata, quanto dovuto sulla base di calcolo costituita dalla retribuzione media settimanale sulla intera retribuzione annua percepita nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro ed ha condannato la medesima banca al versamento all’INPS della differenza tra quanto dovuto dalla data dell’esodo sino a quella di maturazione del trattamento pensionistico.

2. Ad avviso della Corte territoriale, a seguito della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, la contribuzione dovuta doveva essere determinata sulla scorta della retribuzione media settimanale calcolata su quella annua erogata, cioè quella risultante dai cedolini di pagamento rilasciati negli ultimi dodici mesi, divisa per le cinquantadue settimane dell’anno, senza bisogno di procedere a consulenza contabile attesa la non complessità del conteggio facilmente eseguibile da parte della banca.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Unicredit s.p.a., quale soggetto successore di Unicredit Banca di Roma s.p.a., affidato a cinque motivi cui resistono con controricorso P.M. ed Pi.Au. e Li., queste ultime quali eredi, insieme a P.M., di Pi.Ma., deceduto nelle more del giudizio.

Le stesse contro ricorrenti hanno spiegato, a loro volta, ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo cui resiste con controricorso Unicredit s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e di contratti collettivi di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove la questione prospettata è stata risolta con riferimento alla L. n. 153 del 1969, art. 12, piuttosto che applicando il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 7 e 12; in altri termini, richiamando in modo inconferente una massima della Suprema Corte, la sentenza impugnata avrebbe richiamato una disposizione che riguarda la contribuzione in generale, negando la sussistenza di una speciale disciplina intesa a regolare la diversa ed autonoma figura della contribuzione “correlata” di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 7 e 12, quale obbligo contributivo che le imprese del credito devono sostenere a proprio esclusivo carico, per tutti i lavoratori collocati al Fondo di solidarietà, e che è utile per la determinazione della pensione di anzianità o di vecchiaia alla quale accede il lavoratore dimissionario dopo il periodo di permanenza al Fondo. La specifica funzione assolta dalla contribuzione correlata sarebbe stata del tutto disattesa e confusa con quella della contribuzione volontaria in punto di individuazione della base imponibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza non si è pronunciata sull’errore di calcolo, pur tempestivamente contestato, operato dagli originari ricorrenti mediante l’inclusione della mensilità di aprile 2001 nella base di calcolo della contribuzione.

3. Con il terzo motivo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 13, e dell’art. 2964 c.c., in ragione del fatto che la sentenza, nell’accogliere la domanda delle controparti, non avrebbe tenuto conto dell’avvenuta decadenza dal versamento dei contributi correlati, prevista dalla normativa ministeriale indicata, secondo la quale tale versamento deve avvenire nei tre mesi successivi al periodo cui essi si riferiscono, di modo che lo spirare del termine avrebbe fatto venir meno ogni eventuale diritto.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., e art. 24 Cost., in relazione alla mancata estromissione dal giudizio delle signore Pi.Au. e Li., non avendo le stesse alcuna legittimazione attiva a prendere parte al procedimento in esame. Si sostiene, in sostanza, che poichè il signor Pi. non ha mai avuto accesso alla pensione, in quanto deceduto nell'(OMISSIS) mentre era ancora collocato al Fondo, le figlie non hanno alcun titolo per richiedere il ricalcolo della pensione non avendo diritto alla reversibilità.

5. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti che si ravvisa nel fatto che la sentenza impugnata, da un lato, non si è pronunciata sulla pretesa degli originari ricorrenti di vedere incrementata ogni anno la base di riferimento ai fini contributivi, in applicazione della disciplina sulla contribuzione volontaria di cui al D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7, commi 1 e 5, e, dall’altro, non ha fatto applicazione della specifica disciplina della contribuzione correlata di cui al D.M. n. 158 del 2000.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, P.M., Pi.Au. e Pi.Li. hanno denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, art. 1 e ss., e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, e di ogni altra norma o principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dal momento che si sarebbe dovuta affermare la natura volontaria, seppure caratterizzata dall’attribuzione dell’onere del versamento a carico dell’Azienda e non del lavoratore, della contribuzione correlata oggetto di causa.

7. L’esame dei motivi è impedito dal necessario rilievo d’ufficio della non integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., essendo rimasto estraneo al giudizio l’INPS, soggetto titolare del diritto a pretendere dalla banca datrice di lavoro il pagamento della contribuzione correlata e nei cui confronti la condanna va necessariamente rivolta.

8. Come s’è detto supra, in narrativa, la sentenza impugnata, accogliendo la domanda introduttiva del giudizio proposta dall’odierno controricorrente, ha condannato Unicredit s.p.a. a versare all’INPS somme dovute a titolo di contribuzione correlata.

9. Non risulta, però, che l’INPS sia mai stato chiamato in giudizio. E sebbene in vicenda affatto analoga alla presente questa Corte abbia avuto modo di affermare che, essendo la posizione dell’INPS “solo quella di soggetto destinatario del predetto versamento”, non sarebbe nei suoi confronti “configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario” (così Cass. n. 17162 del 2016, in motivazione), reputa il Collegio che a tale affermazione non possa essere data continuità, ostandovi argomenti logici e sistematici desumibili sia dalla natura della c.d. contribuzione correlata di cui al D.M. n. 158 del 2000, che, più in generale, dalle ricadute di ordine processuale della struttura del rapporto dedotto in giudizio.

10. Circa la natura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, da calcolarsi com’è noto sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, questa Corte ha chiarito che si tratta di contribuzione di carattere obbligatorio: l’obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce infatti oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico, che deriva dalle espresse disposizioni del D.M. n. 158 del 2000, che regolano compiutamente tanto il meccanismo di accreditamento quanto la finalità della contribuzione stessa, significativamente definita “correlata” siccome obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, non subordinata, quanto al suo verificarsi, nè ad alcuna preventiva autorizzazione dell’ente previdenziale nè tampoco ad alcuna valutazione del singolo assicurato circa l’utilità che gliene possa derivare ai fini pensionistici, come invece tipicamente accade nelle ipotesi di c.d. contribuzione volontaria (Cass. n. 4433 del 2019).

11. Ciò chiarito, è evidente che la soluzione della questione relativa alla necessità o meno di un litisconsorzio con l’ente previdenziale nella controversia con cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, deve risultare coerente con gli approdi ermeneutici cui questa Corte è progressivamente pervenuta per ciò che concerne la più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa: e ciò indipendentemente dal fatto che, nella specie, la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull’istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al Fondo medesimo.

12. Al riguardo, è dato rilevare che, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sono coesistiti per lungo tempo due distinti orientamenti.

13. Secondo il primo di essi, la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all’INPS di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell’ente previdenziale, quale diretto interessato all’accertamento giudiziale sull’esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonchè quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999).

14. Tale orientamento ha ricevuto sistemazione definitiva ad opera di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, la quale, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’INPS, ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall’interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), dall’interesse dell’INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. E, seppure senza alcun esplicito riferimento a Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., analogo principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 19398 del 2014, che, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell’ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d’inammissibilità della domanda (nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019).

15. Parallelamente a tale indirizzo, tuttavia, ne è coesistito per lungo tempo un altro (la cui ultima eco si può scorgere proprio in Cass. n. 17162 del 2016, dianzi cit.), che, argomentando dal rilievo secondo cui l’esigenza dell’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussisterebbe qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall’uno o dall’altro, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2684 del 1973, 66 del 1984, 442 del 1986, 72 del 1998, 10377 del 2000, 3941 del 2004): e ciò sul presupposto per cui, in controversie del genere, l’esistenza e/o l’atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta l’imprescindibile presupposto del rapporto contributivo, costituirebbe un punto pregiudiziale, risolvibile incidenter tantum dal giudice e senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene.

16. Reputa il Collegio che il primo dei due orientamenti debba essere qui ribadito, ancorchè con i chiarimenti e le precisazioni che seguono.

17. Nell’esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).

18. D’altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest’ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell’art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l’ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001).

19. Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale allorchè l’azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell’ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all’ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l’ente previdenziale, che l’obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l’ente previdenziale, stante l’indisponibilità delle obbligazioni contributive e l’indiscutibile terzietà dell’ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); ed è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., l’esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell’obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell’unitarietà connessa con l’esperimento dell’azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell’ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile.

20. Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell’ente previdenziale.

21. Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un’espressa previsione legislativa (quali ad es. l’art. 18, commi 2 e 4, St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell’ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell’azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati.

22. Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c., la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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