Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17320 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14937/2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato STRAMANDINOLI Giuseppe,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GORIA

CAMILLO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2010 del TRIBUNALE di ASTI del 23.12.09,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giorgio Antonini che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – F.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 42/10 resa in unico grado dal Tribunale di Asti (pubblicata il 25.1.10 e non notificata) nei confronti suoi e di D.A., con cui è stata rigettata la sua opposizione, qualificata per una parte come opposizione ad esecuzione e per altra parte ad atti esecutivi, in relazione ad un precetto di pagamento di Euro 14.021,46.

2. – Il ricorso, che si basa su di un unico articolato motivo, può essere trattato in Camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – In primo luogo, è principio consolidato che il mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice che pronuncia il provvedimento impugnato e che, qualora questo si articoli in un capo su domanda impugnabile con appello e su di altro impugnabile con ricorso per cassazione, ciascuno dei due debba essere impugnato con il rimedio suo proprio (tra le molte, v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8788); ancora, per essere stata pronunciata la sentenza in data 25.1.10, si applica alla fattispecie il testo dell’art. 616 c.p.c., nella parte in cui è stata ripristinata l’appellabilità delle sentenze rese su opposizioni all’esecuzione, di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, ai sensi dell’art. 58, comma 2 della stessa legge.

Ciò posto, la gravata sentenza definisce opposizione ad esecuzione la contestazione dell’esecutività del capo di condanna alle spese di una sentenza di rigetto ed opposizione agli atti esecutivi quella dell’eccessività delle somme precettate; ma, nonostante il tenore testuale delle conclusioni del ricorso, che investono la sentenza nella sua interezza, è evidente che la contestazione di questa si limita al capo che dichiara inammissibile la domanda subordinata di contestazione dell’entità delle somme precettate. Così correttamente interpretato il ricorso, esso è quindi ammissibile, in quanto correttamente rivolto avverso il solo capo della gravata sentenza deciso con qualificazione di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

4.1. – Tanto comporta peraltro la manifesta fondatezza nel merito del ricorso: in primo luogo, nella gravata sentenza neppure viene specificata la ragione dell’inammissibilità, apparendo – stando agli atti direttamente scrutinabili da questa Corte – almeno prima facie tempestiva la proposizione della domanda; in secondo luogo, il precedente richiamato dal giudice di merito (Cass. 5 maggio 2009 n. 10296) si riferisce all’ipotesi di carenza di specificazione nel precetto e quindi di un vizio formale di questo, mentre è evidente, secondo quanto si legge nella stessa sentenza, che l’oggetto delle mosse contestazioni investe la correttezza di alcune voci specificamente indicate (non spettanza di diritti e spese di registrazione, corrispondenza informativa, consultazioni con il cliente, posizione archivio, redazione nota).

4.2. – Per orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, invece, tali contestazioni investono proprio il diritto del creditore ad agire in executivis ed in particolar modo la specifica entità del credito: e vanno qualificate come opposizioni ad esecuzione (Cass. 25 novembre 2002 n. 16569, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15533).

4.3. – Una volta rilevata l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità, non può questa Corte esaminare l’ulteriore ratio decidendi dell’esclusione della fondatezza nel merito della pretesa (e quindi la radicale infondatezza della sola addotta, cioè della modesta discrasia tra somma precettata e somma ritenuta dovuta, non misurandosi la fondatezza di una ragione dalla sua entità economica): ma la stessa va esaminata nel merito delle singole doglianze, che – ovviamente – si lascia impregiudicato, da parte del giudice del rinvio.

5. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso per manifesta sua fondatezza e per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Asti, in persona di diverso giudicante, per l’esame nel merito della domanda di contestazione; dell’entità della somma precettata e per le spese anche del giudizio di legittimità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, sia la ricorrente che il controricorrente hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ed il difensore della prima è comparso in Camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, il controricorrente non ha chiesto di essere ascoltato.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che la ricorrente aderisce alle conclusioni ivi formulate e che il controricorrente si limita a richiamare le proprie contrarie argomentazioni, senza farsi carico degli argomenti sviluppati nella relazione stessa. E’ appena il caso di soggiungere, in ordine alla mancata impugnazione della decisione nel merito della controversia, che, una volta valutata comunque l’inammissibilità in rito di una domanda, non può utilmente il giudice esaminarla nel merito, sicchè è irrilevante ed anzi inammissibile (per difetto di interesse) una specifica impugnazione anche del capo di decisione su tale ultimo punto (tra le molte: Cass. 5 luglio 2007, n. 15234; Cass. 16 agosto 2006, n. 18170).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con rinvio al Tribunale di Asti, in persona di diverso giudicante, per l’esame nel merito della domanda di contestazione dell’entità della somma precettata e per le spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Asti, in persona di diverso giudicante, per l’esame nel merito della domanda di contestazione dell’entità della somma precettata e per le spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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