Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1732 del 29/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1732 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29706-2007 proposto da:
ANGIUS GIUSEPPE (c.f. NGSGPP44B13L9890), in proprio
e nella qualità di ex socio dell’Impresa Geom.
GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.a.s. (sciolta in data

Data pubblicazione: 29/01/2015

24.4.07), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
LIEGI 34, presso l’avvocato GUIDO CERRUTI, che lo
2014
. 1639

rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio dott. GIOVANNI MANIGA di SASSARI – Rep.n.
250288 del 5.11.2007;
– ricorrente –

1

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 15, presso
l’avvocato PAOLO AGNINO, rappresentata e difesa

margine del controricorso;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 217/2007 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

dall’avvocato ALBERTO MIGLIOR, giusta procura a

I.

2

Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 5.7.2007) la
Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del
Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento
dei danni per illegittima segnalazione di credito in

Angius” nei confronti del Banco di Sardegna.
In estrema sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che la
segnalazione era avvenuta a seguito di valutazione
appropriata di una serie di elementi da cui desumere la
capacità finanziaria del cliente, desumibile dall’entità
del debito esposto di circa lire 3.000.000.000 al 26.6.1998
(e la segnalazione era avvenuta il 1.6.1998), dall’assenza
di concrete accettabili proposte di rientro, dalla mancanza
di consistenti pagamenti e dalla data di insorgenza
dell’esposizione, che risaliva al 1994. La banca si era
limitata, in un primo momento, a ridurre l’importo
dell’affidamento e solo dopo quattro anni, visto
l’andamento insoddisfacente del rapporto, aveva proceduto
alla segnalazione.
Contro la sentenza di appello Giuseppe Angius, “in proprio
e nella qualità di ex socio dell’Impresa Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni s.a.s. sciolta in data 24.4.2007”, ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la banca intimata, la quale ha
preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione del
ricorrente, stante l’avvenuta cancellazione ed estinzione

sofferenza proposta dalla s.a.s. “Impresa Geom. Giuseppe

della società, già attrice nel giudizio.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto (artt. 113, 115 e 116
c.p.c.) nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi

seguenti quesiti: <>.
Se <>.

dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – i

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375
c.c., 113, 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione e
la»

formula il seguente quesito: «se la Corte di appello di
Cagliari abbia fatto buon governo delle norme denunciate

allorquando ha ritenuto legittima la segnalazione da parte
del Banco di Sardegna della Impresa Angius alla Centrale
Rischi Creditizi; in particolare dica se avendo l’impresa
Angius un’esposizione verso la banca nei limiti dalla
stessa concessi e considerate complessivamente le
condizioni patrimoniali della stessa, il Banco di Sardegna
abbia nella specie accertato con diligenza e correttezza la
sussistenza in capo della stessa impresa Angius di
difficoltà gravi e non transitorie che legittimavano la
segnalazione alla Centrale Rischi>>.

3.- Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di
difetto di legittimazione sollevata dalla resistente
fondata, posto che la società attrice è stata cancellata in
epoca successiva all’entrata in vigore della riforma del
diritto societario.
Invero, dopo la riforma attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003,
qualora all’estinzione della società, di persone o di
capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle
imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto
giuridico facente capo alla società estinta, si determina
un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
..

l’obbligazione della società non si estingue, ciò che
5

sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore
sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
-•••

o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”,
fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i

debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel
bilancio di liquidazione della società estinta si
trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o
comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese,
ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti
ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto
bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento
da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida
conclusione del procedimento estintivo (Sez. U, Sentenza n.
6070 del 12/03/2013).
L’ipotesi da ultimo considerata nel principio ora esposto è
quella ricorrente nella concreta fattispecie.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità

nella misura

determinata in dispositivo – vanno poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in euro 10.200,00 di cui euro 200,00
6

per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre
2014

A

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA