Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1732 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 27/01/2020), n.1732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5449 – 2017 R.G. proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

R.G., – c.f. (OMISSIS) – ammesso al patrocinio a spese

dello Stato, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in

calce al controricorso dall’avvocato Larocca Francesco ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Augusto Bevignani, n.

12, presso lo studio dell’avvocato Palma Stefano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1559 dei 5/16.9.2016 del tribunale di

Brindisi;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

giugno 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Partone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 14.10.2010 i Carabinieri di Ceglie Messapica elevavano nei confronti di R.G. verbale n. 0159832, con il quale gli contestavano l’illecito di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1, poichè “circolava alla guida del veicolo (…) in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Con decreto in data 21.10.2010 la Prefettura di Brindisi disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di due anni e la decurtazione di dieci punti dalla patente.

2. Avverso tale decreto R.G. proponeva opposizione al giudice di pace di Ceglie Messapica.

Resisteva la Prefettura Brindisi.

Con sentenza del 10.6.2011 il giudice adito rigettava l’opposizione.

3. Proponeva appello R.G..

Resisteva l’U.T.G. di Brindisi.

Con sentenza n. 1559 dei 5/16.9.2016 il tribunale di Brindisi accoglieva il gravame, annullava il decreto del 21.10.2010 e condannava l’appellato a rimborsare al difensore anticipatario dell’appellante le spese di ambedue i gradi.

Premetteva il tribunale che, onde integrare il reato di cui all’art. 187 C.d.S., è necessario che si sia colti alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e quindi che non è sufficiente che alla guida si sia sorpresi semplicemente dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Indi evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avevano valenza di semplici indizi e dunque non erano sufficienti a dar ragione della quantità di sostanze stupefacenti assunte e dell’incidenza sullo stato psicofisico dell’appellante al momento dell’elevazione del verbale gli elementi raccolti all’esito delle indagini, ossia le dichiarazioni rese dallo stesso R. ai verbalizzanti, le circostanze dai medesimi verbalizzanti acclarate e riferite in qualità di testimoni e il risultato delle analisi delle urine.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

R.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, da attribuirsi al difensore anticipatario.

Con ordinanza interlocutoria dei 18.1/9.5.2018 il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 187 C.d.S. e dell’art. 2697 c.c..

Deduce che alla stregua degli elementi indiziari raccolti – uso di cannabinoidi attestato dall’analisi delle urine, sintomi di “eccitazione, senso di sicurezza e occhi lucidi” attestati dal verbale elevato dai carabinieri al momento dell’accertamento, dichiarazione del R. di aver fatto uso di stupefacenti il giorno precedente – il tribunale avrebbe dovuto “ritenere sussistente lo stato di alterazione e quindi (…) la condotta illecita contestata, salvo prova contraria dell’interessato” (così ricorso, pag. 6).

Deduce che d’altra parte l’art. 187 C.d.S. “non richiede che lo stato di alterazione debba essere accertato mediante indagine sulla quantità delle sostanze stupefacenti, attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica” (così ricorso, pag. 6).

Deduce che, a fronte dei rilevanti elementi indiziari acquisiti, aveva appieno assolto l’onere della prova, sicchè ricadeva sull’interessato “dimostrare che lo stato di alterazione derivava da altra causa” (così ricorso, pag. 8).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

6. E’ fuor di dubbio che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., è necessario l’accertamento, oltre che dell’assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (cfr. Cass. pen. 18.7.2018, n. 41376).

Segnatamente, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. pen. 13.6.2017, n. 43486).

Al contempo l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 C.d.S., esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (cfr. Cass. pen. 14.3.2017, n. 19035; Cass. sez. pen. 27.3.2012, n. 16895).

In questo quadro, in cui – si ribadisce – si prescinde dal riscontro della sussistenza di una condizione di intossicazione ed in cui – si ribadisce – è necessario e sufficiente che il contravventore abbia guidato in stato di alterazione causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, si configurano senz’altro i denunciati errores in iudicando.

Invero il giudice di seconde cure ha errato, per un verso, allorquando ha posto in risalto il “difetto di elementi diagnostici da cui desumere la quantità di sostanze stupefacenti assunte” (così sentenza d’appello, pag. 3) ed ha ritenuto “il tipo di indagine eseguita (in)idonea a rilevare la quantità di sostanza presente nell’organismo” (così sentenza d’appello, pag. 4), ha errato, per altro verso, allorquando ha reputato insufficienti gli elementi di prova raccolti, ovvero gli esiti delle analisi delle urine, le dichiarazioni rese da R.G. ai Carabinieri, le circostanze dai Carabinieri riprodotte nel verbale di accertamento e riferite in qualità di testimoni.

D’altro canto è inevitabile che l’assunzione di sostanza stupefacente determini un’alterazione psicofisica, sicchè, in assenza di riscontro dell’operatività di un fattore eziologico di diversa natura, non può esser condiviso il postulato del giudice a quo, secondo cui “quand’anche effettivamente il R. al momento dell’operato accertamento mostrasse (…) una condizione attuale di alterazione psicofisica, tuttavia non vi è alcuna certezza che tale condizione fosse dipesa dall’uso della sostanza rinvenuta nelle urine” (così sentenza d’appello, pag. 4).

7. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1559 dei 5/16.9.2016 del tribunale di Brindisi va cassata.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto può farsi luogo per relationem, nei termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza citati.

In pari tempo, in dipendenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi di prova raccolti e correttamente vagliati dal primo giudice, in dipendenza perciò dell’insussistente necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., nel merito e pertanto faccia luogo al rigetto dell’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Messapica del 10.6.2011.

8. Le personali condizioni del controricorrente (peraltro ammesso al patrocinio a spese dello Stato) suggeriscono la compensazione delle spese dell’intero giudizio. In dipendenza del buon esito del ricorso e della veste di amministrazione dello Stato del ricorrente non sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1559 dei 5/16.9.2016 del tribunale di Brindisi e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Messapica del 10.6.2011; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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