Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17319 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.B.;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di San Sepolcro

in data 28 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale nulla ha aderito alla

relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che è pervenuto all’Ufficio depositi della Corte di cassazione ricorso proposto da P.B., il quale ha chiesto la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di San Sepolcro in data 28 novembre 2008, che ha convalidato l’ordinanza-ingiunzione avverso la quale il P. aveva fatto opposizione;

che il ricorso, redatto dalla parte personalmente, non è stato notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono plurimi profili di inammissibilità del ricorso, sia perchè non è stato notificato ad alcuno, sia per la mancanza di procura speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., sia infine perchè l’atto trasmesso alla cancelleria della Corte contiene censure riferite al verbale e non anche al provvedimento che quel verbale ha convalidato.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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