Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17319 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13239/2010 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricoerrente –

contro

CERAMICHE APPIA NUOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GINO CERVI, 51/E,

presso la D.ssa ELDA FAILCNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARBATO Bruno giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2912/2010 del TRIBUNALE di ROMA del

27/01/2010, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Longo Mauro, (delega avvocato Stefano Menicacci),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste che

l’istanza di recusazione è ralativa al giudice Cons. Barreca e non

ai restanti componenti del collegio;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – T.G. ricorre, con atto notificato il 10.5.10, per la cassazione della sentenza n. 2912/10, emessa in unico grado dal Tribunale di Roma in data 9.2.10, con cui è stata rigettata l’opposizione agli atti esecutivi da quella dispiegata, nei confronti della Ceramiche Appia Nuova spa, in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 984/06 r.g.e..

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa, a sostegno del ricorso per cassazione, un unitario motivo, basato peraltro su di un duplice profilo:

violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere malamente qualificato tardiva la doglianza di nullità della notificazione a mezzo posta di titolo esecutivo e precetto relativa all’art. 139 c.p.c., comma 4; violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 139 – 156 e 160 c.p.c., per l’erroneità del mancato rilievo dell’illegittimità della consegna effettuata a mani del portiere in violazione di tale ultima disposizione.

4. – Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato.

Invero, l’odierna ricorrente predica la sufficienza delle contestazioni operate in precedenza e soprattutto del richiamo alla norma appena indicata ai fini di un valido dispiegamento della doglianza sulla carenza di spedizione della raccomandata di conferma dell’avvenuta notificazione a mani del portiere.

5. – Per quanto qui interessa approfondire, la nullità per mancata spedizione della raccomandata è invece un motivo radicalmente diverso dalla violazione dei primi due commi dello stesso art. 139 c.p.c., sulla quale soltanto si è ritualmente svolto del resto il contraddittorio nel giudizio in unico grado concluso con la gravata sentenza: se è indubbio che il giudice deve qualificare i fatti posti a fondamento della domanda, minimali esigenze di effettivo rispetto del diritto di difesa ed al contraddittorio esigono che il richiamo onnicomprensivo ad una norma, precisato poi con l’espresso riferimento a solo alcune delle fattispecie da essa contemplate e con lo sviluppo delle questioni a queste sole relative, debba qualificarsi operato esclusivamente a queste e non sia idoneo ad introdurre validamente, quale thema decidendum, ulteriori fattispecie non analizzate ed esplicitate, benchè in astratto riconduciteli alla medesima disposizione normativa e per di più formalizzate solamente per la prima volta in comparsa conclusionale.

6. – Di conseguenza, i motivi di nullità della notificazione in relazione a differenti aspetti del relativo procedimento vanno qualificati come fatti indubbiamente diversi e rilevano autonomamente quali distinti motivi di opposizione formale, tanto che l’esplicitazione di solo alcuni di quelli impedisce di ritenere addotti contestualmente e fin dall’inizio anche gli altri, sebbene previsti dalla stessa norma invocata per i primi. E’ appena il caso poi di rilevare che l’introduzione di tali ulteriori motivi di doglianza solamente con la comparsa conclusionale viola i principi consolidati in ordine al contenuto ed alla funzione di questa ed alla sua radicale inidoneità ad ampliare il thema decidendum fino a quel momento ritualmente sviluppato.

7. – Nel caso di specie, correttamente pertanto il giudice del merito (a pag. 11 della motivazione, con analitica indicazione dei motivi per i quali il profilo di illegittimità in relazione ai primi due commi dell’art. 139 c.p.c., si differenzia da quello relativo al comma 4) ha così qualificato nuovo – e pertanto tardivo ai fini dell’art. 617 c.p.c., e segg. – il motivo di opposizione agli atti esecutivi fondato sull’art. 139 c.p.c., comma 4, rispetto alle altre fattispecie fino a quel momento esaminate: ed il primo profilo di doglianza sviluppato dalla ricorrente va disatteso.

8. – Dalla valutazione di inammissibilità per tardività di tale profilo di doglianza consegue la preclusione dell’esame nel merito della stessa (anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale pure invocata dalla ricorrente) e l’assorbimento dell’ulteriore censura sviluppata in questa sede.

9. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la T. ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3 – contenente istanza di ricusazione di uno dei Consiglieri della terza sezione ed altra di assegnazione dei ricorsi a sezione in cui quegli non sia in carico – ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere sentito, specificando che l’istanza di ricusazione era rivolta nei confronti soltanto della Cons. Giuseppina L. Barreca; dal canto suo, la controricorrente non ha chiesto di essere ascoltata.

3. L’istanza di ricusazione è inammissibile, siccome, secondo quanto risulta dal ruolo, il Consigliere ricusato non fa parte del Collegio decidente; e non è a questo Collegio ed in questa sede che deve rivolgersi l’istanza di assegnazione dei ricorsi – diverso da quello solo oggi e qui in esame – formulata dalla ricorrente nella memoria.

4. Ciò posto, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della più sopra trascritta relazione.

Infatti, le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: e tanto perchè la modificazione della causa di nullità della notifica – modificazione avutasi solo con la comparsa conclusionale e non già quando era ancora del tutto possibile (e senza fare ricorso ai fantasiosi mezzi indicati nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.), cioè entro i venti giorni dalla notifica dell’atto che si assume viziato – integra un motivo nuovo, che non può validamente essere dispiegato oltre i limiti temporali di proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi e riguardando la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente fattispecie del tutto diverse da quella qui in esame.

E’ appena il caso di ribadire che nel giudizio di opposizione l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e pertanto le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, con conseguente immutabilità della domanda mediante modifica delle eccezioni che ne costituiscono il fondamento; tanto è espressamente ribadito in materia di opposizione ad esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477), ma la conclusione può agevolmente ed a maggiore ragione estendersi alle opposizioni agli atti esecutivi, soggette oltretutto al rigoroso termine decadenziale di venti giorni per la proposizione della doglianza. Diversamente opinando, sarebbero elusi i termini di proposizione delle opposizioni agli atti – come pure quelli di maturazione delle preclusioni assertive o di merito – se fosse consentito invocare in modo assolutamente generico una norma comprendente diversificate fattispecie di nullità e solo alcune di queste ultime, per poi addurne, elassi quei termini, altre che erano del tutto idoneamente conoscibili prima della maturazione dei termini. Ed è evidente che anche l’ultima doglianza – quella poi dispiegata effettivamente in modo tardivo – era perfettamente conoscibile, da parte dell’opponente, al momento del dispiegamento dell’opposizione agli atti.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione; rigetta il ricorso; condanna T.G. al pagamento, in favore della Ceramiche Appia Nuova spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA