Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17319 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 268/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.C., rappresentato e difeso all’avv. Paolo Ponzio del Foro

di Acqui Terme e dall’avv. Ignazio Sillitti del Foro di Roma presso

il cui studio in Roma, Via Cicerone, n. 28, è elettivamente

domiciliato

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 615/34/2014 pronunciata il 17.9.2013 e depositata il

7.5.2014

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Letta la requisitoria del P.M. in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Tommaso Basile il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. V.C. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Alessandria aveva calcolato un reddito imponibile a fini IRPEF, IRAP ed IVA, non dichiarato per l’anno 2006, di Euro 28.268,00; reddito derivante dall’attività di intermediazione immobiliare svolta.

2. La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva il reddito accertato ad Euro 13.590,79, determinando il volume di affari in Euro 15.940,79.

3. Avverso tale decisione il V. proponeva appello, deducendo la nullità dell’avviso impugnato per inosservanza della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente); appello che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva con sentenza n. 615/34/14, depositata il 7.5.2014, annullando l’avviso impugnato.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente, resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 25 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto nullo l’avviso d’accertamento, in quanto notificato prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

2. Il motivo è fondato.

3. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, non può essere emesso, pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di giorni 60 dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’Agenzia delle entrate. Detta norma vale non solo in ipotesi di verifica, ma anche di accesso, in quanto anche in tale ultimo caso è prevista la sottoscrizione e consegna di un processo verbale delle operazioni svolte, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33. Trattasi invero di una garanzia riferibile a qualsiasi atto di accertamento o di controllo con accesso od ispezione nei locali del contribuente, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata garanzia non prevede alcuna distinzione al riguardo; e, del resto, anche in caso di mera richiesta di documentazione presso la sede del contribuente, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, prevede la redazione di apposito verbale che documenti le operazioni compiute (cfr. Cass. S.U. 09/12/2015, n. 24823; Cass. 27/10/2017, n. 25560; Cass. 02/07/2018, n. 17236).

4. Le garanzie previste dalla disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non vengono viceversa in questione, “nel caso di attività di verifica e di controllo effettuata dagli Uffici, senza accesso nei luoghi di residenza o nella sede o nei locali della impresa, in base soltanto all’esame della dichiarazione fiscale”, ovvero “nel caso di attività di accertamento iniziata a seguito di segnalazioni, rapporti, comunicazioni ricevute da altri organismi od autorità nell’ambito dei rapporti di cooperazione”, ovvero “direttamente dalla Polizia giudiziaria che abbia operato nell’ambito di indagini penali” ovvero ancora “nel caso di accertamento effettuato dagli uffici finanziari in base a documenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionari od inviti disposti ai sensi del D.P.R. n. a 633 del 1972, art. 51, comma 2” (cfr. Cass., Sez. 5, 25/10/2017 n. 25265; Cass., Sez. 5, 09/07/2014, n. 15624; Cass. Sez. 5, 05/04/2013, n. 8399).

5. Nella specie, dall’esame della sentenza impugnata, appare evidente, in punto di fatto, che l’attività accertativa svolta dall’Agenzia delle entrate nei confronti del V. si sia svolta sempre ed esclusivamente presso gli uffici finanziari, avendo avuto il suo spunto iniziale nella richiesta da parte dell’ufficio finanziario di giustificazioni in merito alle indagini bancarie svolte, cui il contribuente aveva aderito inviando copiosa documentazione. I controlli fiscali espletati nei suoi confronti, invero, sono sempre avvenuti a seguito di acquisizioni documentali e non a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, con conseguente non applicabilità alla specie della normativa di garanzia, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma della diversa normativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

6. In accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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