Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17319 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23253/2012 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicoletta Gervasi,

presso il suo studio in Roma al Corso d’Italia n. 102 elettivamente

domiciliato, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– resistente –

e contro

Equitalia GERIT s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 568/14/11 depositata il 12 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– B.G. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello di Equitalia GERIT s.p.a. e per l’effetto confermato la cartella di pagamento a lui notificata in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2005.

– Il primo motivo di ricorso denuncia error in procedendo per violazione del giudicato interno, non avendo il giudice d’appello rilevato che Equitalia GERIT aveva omesso di impugnare la sentenza di primo grado riguardo alla nullità della notifica della cartella per apposizione della relata sul frontespizio dell’atto anzichè in calce: il motivo è infondato, poichè l’appellante ha dedotto e il giudice d’appello ha riconosciuto la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo, la quale, essendo riferibile a tutti i denunciati vizi di nullità, esclude la formazione del giudicato interno riguardo a uno di essi.

– Il secondo motivo di ricorso denuncia error in procedendo per violazione del principio dell’interesse, non avendo il giudice d’appello rilevato che Equitalia GERIT era priva dell’interesse a impugnare la declaratoria di nullità della cartella quale effetto dell’omesso invio dell’avviso bonario, atto di pertinenza dell’ufficio finanziario e non dell’agente della riscossione: il motivo è inammissibile, poichè l’appellante ha dedotto e il giudice d’appello ha riconosciuto la facoltatività dell’avviso solo ad abundantiam (“in ordine alla mancata notifica dell’avviso bonario, ribadisce la carenza di legittimazione del concessionario e che in ogni caso… “: pag. 2 sentenza d’appello).

– Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva delle intimate.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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