Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17318 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE MARCONI DI CARLO CARLO PIVETTI & C. s.a.s., in

persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Knering Arturo

e Manzi Luigi, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del

secondo, viale Mazzini n. 13;

– ricorrente –

contro

M.G., M.L., MI.GI.,

tutti in proprio e nella qualità di eredi di M.B.;

INTERMEDIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n.

4524/08, depositata in data 21 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Manzi Federica con delega, la

quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale nulla ha aderito alla

relazione ex art. 380-bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Immobiliare Marconi di Carlo Pivetti & C. s.a.s. ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di cassazione n. 4524/03, depositata il 21 febbraio 2003, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa Immobiliare proposto nei confronti di M.G., M.L., Mi.Gi., nonchè di Intermedia s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, depositata il 4 febbraio 2003;

che la sentenza n. 4524 ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, essendo stata disposta la integrazione del contraddittorio, la ricorrente non aveva provveduto a depositare gli avvisi di ricevimento dell’avvenuta notificazione del ricorso agli eredi di M.B., e cioè G., L. e M. G.;

che la ricorrente deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore revocatorio in quanto gli avvisi di ricevimento erano stati tempestivamente depositati presso la Cancelleria della medesima Corte, essendo il deposito avvenuto tramite raccomandata pervenuta alla Corte il giorno 11 giugno 2007;

che la ricorrente chiede quindi che la citata sentenza venga revocata ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata in data 8 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare ammissibile in quanto dal fascicolo d’ufficio del giudizio definito con la impugnata sentenza e dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge l’avvenuto deposito degli avvisi di ricevimento, sicchè la sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto del mancato deposito di quegli avvisi, risulta affetta da errore di fatto.

Non appare ostativo all’ammissibilità del ricorso il fatto che il ricorso stesso sia limitato alla evidenziazione del vizio revocatorio e non contenga alcun riferimento alla vicenda oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata, trovando applicazione il principio secondo cui la domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seg., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per Cassazione (Cass., S.U., 17631 del 2003;

Cass., S.U., 24170 del 2004)”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni evidenti di inammissibilità del ricorso, va disposta la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

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