Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17318 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4352-2014 proposto da:

N.F.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (studio legale associato

Aiello-Pastore-Americo),rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE RASCAZZO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

USR DI BARI, ARAN;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3973/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/11/2013 R.G.N. 2464/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe, dirigenti scolastici, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda dei predetti volta a far accertare la nullità della clausola del CCNL di riferimento con cui la retribuzione di posizione del dirigenti scolastici era stata stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto a tale titolo spettante ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali;

ciò veniva sostenuto sul presupposto – addotto da ricorrenti – della nullità della predetta previsione collettiva, per contrasto con i principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, con inserzione automatica delle diverse clausole dei contratti proprie delle altre aree o in subordine, in forza di tale nullità, con riconoscimento del dovuto a titolo di arricchimento senza causa;

la Corte d’Appello riteneva che l’art. 24 cit. non fosse norma imperativa e che comunque essa non fosse stata violata, perchè la determinazione del compenso era rimessa alla contrattazione collettiva, la quale doveva ritenersi avesse disposto in ragione dell’esame della specifica situazione riguardante la dirigenza scolastica, senza contare che la diversità di funzioni e responsabilità non consentiva di ritenere che il trattamento accessorio dovesse essere uniforme tra le diverse aree dirigenziali;

la Corte territoriale rigettava, ritenendola assorbita, la pretesa subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa;

i ricorrenti hanno impugnato per cassazione la predetta sentenza sulla base di quattro motivi, resistiti dal controricorso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo i ricorrenti adducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 1, in relazione agli artt. 15, 23, 25 e 45 dello stesso D.Lgs., ripercorrendo la disciplina della retribuzione della dirigenza e sostenendo che essa non consentirebbe di differenziare il trattamento economico per le diverse aree;

il secondo motivo è invece dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, da individuarsi nella mancata comparazione tra i diversi trattamenti praticati dalla contrattazione collettiva per le diverse aree della dirigenza;

con il terzo motivo è affermata la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento retributivo rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui agli artt. 3 e 36 Cost., nonchè di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24;

il quarto motivo è dedicato invece al tema dell’arricchimento senza causa, sostenendosi ex art. 360 c.p.c., n. 3 che ricorressero tutti i presupposti della corrispondente figura giuridica, anche in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento retributivo, tra cui l’interdipendenza tra risparmio di spesa della P.A. e diminuzione patrimoniale dei ricorrenti, la mancanza di giustificazione giuridica dell’indebito ed il riconoscimento da parte della P.A. dell’utilità della prestazione resa dai ricorrenti;

i motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi;

il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 non contiene alcuna previsione imperativa di pari trattamento quantitativo delle diverse aree della dirigenza statale; la norma rimette alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale con qualifica di dirigente, fissando criteri per il trattamento accessorio (di posizione, parte variabile e di risultato), non coinvolto tuttavia dal presente contenzioso;

l’esercizio della discrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato a comparazioni tra le distinte aree e comparti sulla cui base i negoziati si svolgono e si concludono, come previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 43 e 45; d’altra parte, tali negoziati sono evidentemente a loro volta influenzati da scelte relative agli stanziamenti che, in esercizio della (diversa ma parimenti sussistente) discrezionalità politica del legislatore, ben possono essere diversamente allocati;

così come è improponibile una comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità ex art. 36 Cost., tra dirigenti appartenenti a comparti e dunque ad aree distinti, stante la evidente eterogeneità delle attività in concreto svolte, tale da escludere altresì qualsiasi possibilità di ragionare in termini di parità di trattamento ai sensi dell’art. 45 cit.;

tali considerazioni sono assorbenti rispetto ad ogni altro argomento sviluppato con i primi tre motivi ed esimono dunque da ogni ulteriore approfondimento; quanto al quarto motivo è evidente che, a fronte di diritti regolati, secondo legge, in sede collettiva, la misura della retribuzione discende esclusivamente da quanto ivi stabilito per quelle funzioni ed incarichi come remunerativo del corrispondente lavoro svolto, il che, comportando una piena regolazione “causale” delle reciproche prestazioni, non consente di riconoscere alcun margine a prospettazioni in termini di arricchimento senza causa, istituto pertanto del tutto impropriamente richiamato dal punto di vista giuridico; il ricorso va quindi integralmente rigettato e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

 

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