Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17318 del 17/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24203/2010 proposto da:
Y.Y. (OMISSIS) in proprio e quale genitore esercente
la potestà sulla figlia minore X.S., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio
dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PUGI Leonardo, giusta procura speciale che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
NAVALE ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo
studio dell’avv. BALDI Giuseppe, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. FLAVIO PECCENINI, giusta procura a margine del
conroricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
FALLIMENTO BREAK TIME SAS, Z.M. (o M.);
– intimate –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 446/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
7.5.2010, depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Leonardo Pugi che si riporta agli
scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa n. 14203/2010 – nella quale la Compagnia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato – è stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Bologna, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello di Y. Y., nelle rispettive qualità, ritenendo che gli elementi raccolti consentivano di superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, escludendo altresì ogni colpa della conducente del veicolo, alla cui condotta di guida non poteva collegarsi alcuna negligenza o imprudenza: la velocità era di appena 5 Km. superiore al limite massimo imposto in zona urbana ed anche una velocità contenuta nel limite di legge non avrebbe consentito di schivare il pedone o di produrre conseguenze meno tragiche dell’esito mortale del sinistro.
2 – Ricorre per cassazione lo Y.Y., con due motivi, resiste la compagnia assicuratrice con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. – Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle ragioni della conferma della sentenza di primo grado, per avere la Corte affermato la sussistenza di una situazione pericolosa senza trame le necessarie conseguenze circa la diligenza dell’automobilista nell’evitarla, nonchè motivazione omessa o insufficiente sulla negligenza dell’automobilista stessa. Il secondo denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto superata la presunzione di colpa della conducente, nonostante risultasse accertato che non aveva sterzato prima dell’impatto ed aveva superato il limite di velocità. Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare e nonostante nel secondo motivo venga rubricata una violazione di legge, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.
4. – il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La Compagnia ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Il ricorrente ha presentato memoria, che si limita ad una generica riproposizione delle argomentazioni di cui al ricorso e non inficia quanto osservato nella relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
i ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.);
il ricorso principale deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale, esplicitamente condizionato;
le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nella per le spese nel rapporto con altri intimati;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011