Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17318 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23183/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 97/29/11 depositata il 12 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la declaratoria di inammissibilità per tardività dell’appello contro l’annullamento in primo grado della cartella di pagamento emessa verso (OMISSIS) s.r.l. in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione modello 760/2005.

La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve essere provata tramite l’avviso di ricevimento, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione notificato per posta, ove non sia prodotto l’avviso di ricevimento (ex multis, Cass. 4 gennaio 2002, n. 70, Rv. 551390; Cass. 4 giugno 2010, n. 13639, Rv. 613239; Cass. 21 luglio 2014, n. 16574, Rv. 632008).

Nella specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta e tuttavia non risulta agli atti l’avviso di ricevimento, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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