Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17317 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 17/08/2011), n.17317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20139/2010 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

DI DOMIZIO Silvio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., GENERTEL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS),

P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2010 del TRIBUNALE di CHIETI del 14.1.2010,

depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 20139/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Giudice di pace di Chieti, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello dello S., conducente di uno dei veicoli urtatisi nell’incidente di cui è causa, ritenendo non potersi far riferimento alla presunzione di concorsuale responsabilità dei conducenti dei due veicoli, in quanto l’unico teste escusso in primo grado aveva confermato che il conducente dell’altro veicolo aveva in corso manovra di svolta a destra quando venne urtato dallo S. e che poichè i punti d’urto confermano che questi avesse affiancato sulla destra l’auto di controparte, l’unico motivo plausibile era quello del sorpasso, condotta vietata dal codice della strada; che non trovava spazio applicativo l’art. 232 c.p.c., per la mancata risposta dell’altro conducente all’interpello (ove mai efficace verso l’assicurazione) atteso che gli elementi ulteriori di prova erano, per quanto detto, a sfavore dello S..

2 – Ricorre per cassazione l’ A., con unico motivo, la compagnia assicuratrice e gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa l’esclusione del concorso di colpa del conducente dell’altro veicolo, dedotto dall’odierno ricorrente. La censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento dalle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, innanzi riepilogate.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria, che si limita ad una generica riproposizione delle argomentazioni di cui al ricorso e non inficia quanto osservato nella relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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