Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17317 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22057/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fratelli C. di C.V. & C. s.n.c.;

– intimata –

e nei confronti di:

Serit Sicilia s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 209/25/11 depositata il 3 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello contro l’annullamento in primo grado di iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento verso Fratelli C. s.n.c..

– Il ricorso per cassazione denuncia error in procedendo (primo motivo) e vizio logico (secondo motivo), per aver il giudice d’appello omesso di riunire i gravami avverso le sentenze sulle medesime partite fiscali, in tal modo propiziando l’insorgere di conflitti tra giudicati.

– Il ricorso è inammissibile: il provvedimento sulla riunione di procedimenti non è impugnabile, avendo natura ordinatoria e non decisoria (Cass. 16 settembre 1995, n. 9785, Rv. 494042; Cass. 20 luglio 2001, n. 9906, Rv. 548348); peraltro, l’omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa non è sanzionata da nullità (Cass. 17 luglio 2008, n. 19693, Rv. 604974); infine, il sistema appronta specifici rimedi per il conflitto tra giudicati, quale la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, ammissibile anche per le sentenze del giudice tributario (Cass. 18 maggio 2007, n. 11596, Rv. 598634; Cass. 8 luglio 2009, n. 16014, Rv. 608988).

– Nulla sulle spese processuali, in difetto di costituzione delle intimate.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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