Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17316 del 24/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 24/08/2016), n.17316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1501/2015 proposto da:

B.G., nella qualità di madre della minore

B.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO

BUTTAFUOCO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., nella qualità di tutore della minore Biffi Alfia

Graziella, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATHOS AMMANATO 19,

presso lo studio dell’avvocato CELESTE ATTENNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAURA GAROFALO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1405/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Pierfrancesco Buttafuoco difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18/06/2014, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità della minore B.A.G., nata a (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ricorreva in appello B.G., madre della minore, chiedendo revocarsi lo stato di adottabilità di questa.

Si costituiva la tutrice della minore, che chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 28/10/14, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la B..

Resiste con controricorso la tutrice della minore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso appare ammissibiletì diversamente da quanto sostiene la contro ricorrente: i fatti di causa sono indicati sufficientemente, seppur sommariamente.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8, 9, 12, 15, 16 e 27, in ordine all’affermato stato di abbandono della minore, per inidoneità della madre ad ovviare a tale presunta condizione.

Con il secondo, vizio di motivazione, con riferimento alla insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità.

Possono essere trattati congiuntamente i due motivi, strettamente collegati.

Il ricorso va rigettato.

E’ bensì vero che la L. n. 184, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono, in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi, da parte dei genitori, di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell’art. 30 Cost. e artt. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi verificare la concreta sussistenza di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (tra le numerose sentenze al riguardo, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011). Nè una mera disponibilità del genitore ad accudire in futuro il minore, una semplice speranza di recupero, se non accompagnata da comportamenti concludenti, è idonea al superamento dello stato di abbandono (tra le altre, Cass. N. 21488 del 2014).

Sostanzialmente in tal senso si configurano vari documenti internazionali, dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Va altresì precisato che non contrasta certo con tale impostazione la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H. – Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta un’azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

Richiama il giudice a quo il difficilissimo rapporto tra la madre e la minore, l’incapacità genitoriale della B., l’inadeguatezza delle condizioni di vita di A.G., le gravissime carenze educative e comportamentali della B., nei confronti della figlia, che era stata oggetto, all’età di sette anni, di abusi sessuali da parte di un conoscente della B. stessa tale T.S..

Chiarisce la Corte che le motivazioni sottese alla dichiarazione di adottabilità non sono riconducibili alla condizione di povertà della B., quanto piuttosto alla complessiva situazione di vita in cui si è trovata la minore.

Nel corso del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni – continua la Corte di Appello – la madre era stata inserita insieme con la figlia in una casa famiglia, per consentirle di trovare una stabilità anche lavorativa. Dalle relazioni emergeva che, dopo qualche tempo, la B. si allontanava dalla struttura, lasciando sola la minore, dopo il gravissimo episodio di abuso sessuale che avrebbe comportato la necessità di una stretta vicinanza ad essa della madre. Dopo l’emissione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale che vietava gli incontri madre-figlia, la B. – continua la sentenza impugnata – non si è mai presentata presso i servizi per chiedere notizie della figlia stessa.

Richiama il giudice a quo la CTU espletata nell’ambito del procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma che può sicuramente essere utilizzata pure in quello di adottabilità, le cui conclusioni mettono in rilievo l’incapacità genitoriale dell’odierna ricorrente, la sua inadeguatezza a comprendere i bisogni della minore e ad anteporli ai propri egoistici impulsi. Anche dalle relazioni sociali emerge il distorto rapporto instaurato dalla madre con la minore.

La sentenza impugnata, che pur ammette la sussistenza un sentimento, a suo modo, affettivo da parte della madre nei confronti della figlia, ha correttamente confermato per le ragioni suesposte, la dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i Minorenni.

Va dunque rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese giudiziarie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA