Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17316 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28299-2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Umberto

Tupini 113, presso lo studio dell’avv. Nicola Corbo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Mariacristina Nigro;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato CIRO SINDONA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE PRISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/05/2017 R.G.N. 1711/2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la domanda di A.A. finalizzata a far accertare l’illegittimità della pretesa della Provincia di Cosenza, con la quale essa aveva rivendicato la restituzione di quanto erogato al medesimo, dipendente dell’ente territoriale addetto alla conduzione di macchine operatrici complesse, a titolo di indennità di disagio, in aggiunta all’indennità di rischio;

la Corte di merito, pur ritenendo non corretto l’assunto secondo cui la ragione dell’indebito consistesse nella continenza dell’indennità di disagio entro l’indennità di rischio, trattandosi di istituti tra loro diversi, affermava tuttavia la nullità della contrattazione decentrata, cui era stata demandata dal CCNL l’individuazione dei criteri di attribuzione dell’indennità di disagio, perchè sostanzialmente attributiva di essa ad un coacervo indifferenziabile di addetti; per quanto riguardava il periodo successivo al 2008 e non compreso nella pretesa restitutoria esercitata dal Provincia di Cosenza, veniva parimenti confermata la reiezione della domanda del ricorrente con cui il medesimo aveva chiesto l’accertamento del diritto a continuare a godere della predetta indennità, sottolineandosi in proposito l’assenza di allegazioni rispetto alla disciplina contrattuale applicabile in tale periodo dall’Amministrazione di appartenenza e comunque rilevandosi che l’art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo presente in atti subordinava il riconoscimento del diritto non solo alla mera appartenenza ad un determinato profilo professionale, ma alle caratteristiche della prestazione resa, da documentare attraverso certificato dei dirigenti dei settori interessati, di cui non era stata nè dedotta, nè provata, la sussistenza;

2. A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia con quattro motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dal Comune con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo il ricorrente afferma la violazione dell’art. 1418 c.c., nonchè dell’art. 101 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in tema di rilevabilità d’ufficio e/o deducibilità della nullità in connessione al principio della domanda (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), sostenendo che la nullità non sarebbe rilevabile d’ufficio in accoglimento di motivi diversi da quelli posti dalla parte a fondamento delle proprie ragioni, sicchè, avendo la Provincia di Cosenza eccepito soltanto la sovrapponibilità dell’indennità di disagio entro quella di rischio, non avrebbe potuto la Corte di merito statuire la nullità della contrattazione collettiva per genericità nell’attribuzione della predetta indennità di disagio;

in ogni, caso, sosteneva il ricorrente, nel rilevare d’ufficio una nullità, la corte territoriale avrebbe dovuto sottoporre previamente la questione al contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, come non era accaduto sicchè ricorreva anche un vizio in procedendo;

con il secondo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 e art. 17, comma 2 del CCNL delle Regioni ed Autonomie Locali del 1.4.1999, dell’art. 14 del Contratto collettivo decentrato integrativo per la Provincia di Cosenza del 2005, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, anche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 2909 c.c. e di ogni altra norma o principio in tema di giudicato interno;

in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto semmai rilevare la nullità della parte della clausola identificativa dei profili dei destinatari dell’indennità solo nella parte in cui riconosceva il beneficio per tutti i profili delle categorie A, B e C di cui all’art. 26 del CCNL 2001 e non rispetto alla precedente elencazione specifica al cui interno egli restava ricompreso;

2. i motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti precisati di seguito;

2.1. è intanto indubbio che la validità della clausola contrattuale sulla cui base il diritto è stato rivendicato attenga all’ambito della domanda ed è ormai pacifico che il giudice, in applicazione dell’art. 1421 c.c., sia tenuto a rilevare una ragione di nullità anche diversa da quella eventualmente eccepita dalla parte convenuta, ove tale ulteriore ragione sia impeditiva rispetto all’accoglimento della domanda dispiegata (v. Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 4 settembre 2012, n. 14828);

2.2. ratione temporis, nel caso di specie trova peraltro applicazione l’art. 101 c.p.c., comma 2, quale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13, secondo cui il giudice “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio”, deve sottoporre la stessa al contraddittorio delle parti, concedendo apposito termine per memorie e ciò “a pena di nullità”;

nel regime previgente, un tale obbligo del giudice era stato ritenuto desumibile dal disposto dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e la giurisprudenza si era orientata nel senso che la corrispondente violazione comportasse nullità della sentenza impugnata, soltanto qualora il rilievo officioso concernesse questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, traducendosi altrimenti il vizio in un error in iudicando o in procedendo, rilevanti nella misura in cui essi fossero da ritenere fondati sulla base di una disamina di mero diritto naturalmente rimessa alla Corte di legittimità (Cass., S.U., 30 settembre 2009, n. 20935);

2.3. con l’introduzione del citato art. 101 c.p.c., comma 2, la decisione fondata su questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio è per legge causa di nullità della sentenza impugnata, sicchè il problema si sposta, nel senso che alla inevitabile cassazione della sentenza può conseguire la decisione di merito, se le questioni dibattute siano di puro diritto, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 u.p., mentre, qualora siano coinvolte questioni di fatto, almeno per esse è inevitabile l’annullamento con rinvio;

nel caso di specie, la questione oggetto di controversia non attiene soltanto al profilo di diritto relativo alla coerenza tra norma legittimante (CCNL) e norma di attuazione (art. 14 della Contrattazione Integrativa), ma anche all’ulteriore profilo della eventuale possibilità, qualora fosse effettivamente ritenuta la nullità, di scindere il rilievo delle diverse previsioni della contrattazione integrativa, secondo le regole proprie della nullità parziale e quindi con salvaguardia, secondo la tesi del ricorrente, delle clausole a lui favorevoli, pur se in altra parte il contratto dovesse essere ritenuto invalido;

tuttavia, la valutazione ex art. 1419 c.c., comma 1, ruotando attorno alla valutazione sul se i contraenti avrebbero concluso il contratto pur senza la parte colpita dalla nullità intercetta una chiara quaestio facti, attinente all’interpretazione del contratto ed alla volontà obiettivata in esso;

ciò impedisce comunque in parte qua la decisione ai sensi dell’art. 384 cit. e giustifica la cassazione della sentenza impugnata per il ricorrere in sè dell’error in procedendo, ma a questo punto con remissione al giudice del rinvio dell’integrale valutazione di ogni questione e dunque sia sull’effettiva nullità delle clausole determinative dell’ambito di applicazione dell’indennità di disagio, sia sull’eventuale sussistenza, qualora tale nullità fosse ritenuta ricorrere, di un effetto di essa solo su una parte del contratto, come sostenuto nelle difese del ricorrente;

2.4 la cassazione della pronuncia sulla nullità per il verificarsi del menzionato error in procedendo comporta l’assorbimento del terzo motivo con il quale il ricorrente, affermando la violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 2 e art. 17, comma 2, del CCNL e dell’art. 14 del contratto collettivo decentrato, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5 e art. 40, anche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c., censura la valutazione di nullità sulla cui base la sentenza di appello ha respinto la sua domanda;

per effetto della cassazione di tale sentenza tale valutazione dovrà infatti completamente essere svolta ex novo in sede di rinvio;

3. il quarto motivo è infine dedicato dal ricorrente al periodo successivo al gennaio 2009, sottoposto al regime di una diversa contrattazione integrativa;

con il motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè all’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, oltre che del principio di non contestazione;

il motivo è inammissibile;

come si è detto, la Corte territoriale ha ritenuto che la nuova contrattazione richiedesse, per il riconoscimento dell’indennità di disagio, non più l’appartenenza a determinati profili professionali, ma la ricorrenza di determinate caratteristiche della prestazione resa, il cui effettivo svolgimento doveva essere certificato dai dirigenti dei settori interessati, sicchè, sempre secondo la Corte d’Appello, la domanda non poteva essere accolta, per essere mancata l’allegazione e la prova della sussistenza di tale certificazione legittimante;

nell’impugnare, il ricorrente assume di avere tempestivamente dedotto lo svolgimento delle mansioni contemplate nella norma contrattuale di riferimento e che la certificazione non individuava un elemento costitutivo del diritto, ma solo documentativo di esso, a fini di trasparenza, senza che ne potesse restare pregiudicata la possibilità di fornire in giudizio la prova dello svolgimento di attività meritevoli del riconoscimento del diritto stesso;

la questione di cui si sollecita la disamina riguarda l’interpretazione del contratto integrativo e si tratta dunque di questione di fatto, la cui valutazione attiene all’ambito del giudizio di merito, sindacabile soltanto sulla base dell’eventuale violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. ss. (Cass. 9 giugno 2017, n. 14449; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062; Cass. 19 marzo 2010, n. 6748), di cui non vi è menzione nel motivo;

oltre a ciò, il motivo non riporta, nell’ambito dell’argomentazione, il tenore della norma collettiva della cui portata si discute;

la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente negli atti o nei documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

4. in definitiva, il quarto motivo è integralmente rigettato ed il terzo assorbito, mentre il primo ed il secondo sono accolti, nei termini e limiti di cui sopra, con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinchè decida sulle domande ancora non definite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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