Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17316 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 16/08/2011), n.17316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 29682 R.G. anno 2005 proposto da:

M.S.F., M.A., M.M.

D., M.B., M.A.M., M.

P. elett.te domiciliati in ROMA, via San Godenzo 59 presso

l’avvocato AIELLO Giuseppe dal quale sono rappresentati e difesi

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Pizzo, elett.te dom.to in Roma via E. Tazzoli 6 presso

l’avv. CONDEMI MORABITO Luigi con l’avv. Antonio Romano del Foro di

Lamezia Terme che lo rappresenta e difende per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e

ATERP della Provincia di Catanzaro (già IACP) elett.te dom.ta in

Roma via Ruggerio Fiore n. 3 presso l’avv. Pino D’Alberto con gli

avv.ti Ugo Gardini e Mario Malarico del Foro di Catanzaro che la

rappresentano e difendono per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

ATERP della Provincia di Vibo Valentia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 513 della Corte d’Appello di Catanzaro

depositata il 6.10.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.06.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. Spagnolo (in sost.) che ha

chiesto accogliersi il ricorso – udito per il Comune l’avvocato Pino

D’Alberto (in sost.) che ne ha chiesto il rigetto – sentito il P.G.

nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Immacolata ZENO che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11.6.1990 i signori M., proprietari di un’area di mq. 3115 sita nel Comune di Pizzo, convennero innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’IACP e il Comune di Pizzo esponendo che, autorizzata dal Presidente della G.R., l’IACP aveva occupato il fondo per la realizzazione dell’opera pubblica ed aveva realizzato la stessa senza che fosse stato adottato nei termini alcun decreto di esproprio. Si costituirono l’IACP, eccependo la inammissibilità della domanda, proposta in pendenza della occupazione legittima, e la carenza di propria legittimazione, nonchè il Comune di Pizzo, deducendo la nullità per indeterminatezza della domanda e la carenza di propria legittimazione (avendo esso Ente delegato l’IACP alla costruzione ed alla procedura di esproprio). Chiamata in giudizio, l’ATERP di Vibo Valentia ed espletata CTU, il Tribunale con sentenza 28.2.2002 accolse la domanda condannando il Comune a pagare agli attori per risarcimento danni da occupazione acquisitiva – con trasformazione del fondo avvenuta il 21.5.1986 – la somma di L. 237.850.000 oltre accessori, da incrementare del 10% ex lege n. 662 del 1996, nonchè le somme di L. 24.309.940 e di L. 15.000.000 per indennità di occupazione legittima e per frutti non percepiti. La sentenza venne appellata dal Comune di Pizzo il quale: 1) lamentava la decisione su domanda inammissibile (perchè proposta in pendenza di occupazione legittima e perchè l’esproprio era intervenuto in pendenza della dichiarazione di p.u.), 2) deduceva l’infondatezza della domanda e la arbitrarietà della liquidazione del danno, 3) lamentava che la responsabilità dovesse gravare sul solo ATERP, 4) contestava che fosse stata assegnata l’indennità di occupazione legittima. Costituitisi i M., che dispiegarono appello incidentale per il conseguimento di maggiori liquidazioni, e gli ATERP (di Catanzaro e Vibo Valentia), che ribadirono le proprie eccezioni e difese, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza 6.10.2004 accolse l’impugnazione del Comune di Pizzo e respinse la domanda proposta dai M..

Nella sentenza la Corte di merito ha premesso che il decreto di esproprio del 18.4.1994 non potevasi ritenere tempestivo in virtù della efficacia per 18 anni del Piano di Zona approvato nel 1975 con la correlata irrilevanza del termine di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, fissato nel 1982: da un canto, ad avviso della Corte, lo stesso termine di 18 anni decorreva dal 1970 ed era quindi scaduto nel 1988; dall’altro canto il termine quinquennale della occupazione d’urgenza, decorrente dalla presa di possesso del 3.2.1983, era scaduto il 3.2.1988. Di qui la indubbia ammissibilità della azione risarcitoria proposta l’11.6.1990. La Corte ha poi rilevato che nella specie si era certamente avverata, nel corso della occupazione legittima (in data 21.5.1986) e con effetto al suo termine (3.2.1988), una vicenda di occupazione appropriativa ma ha soggiunto che non da questo conseguiva il solo ricalcolo dei danni della L. n. 662 del 1996, ex art. 3, comma 65: infatti la domanda, come proposta e come ribadita in appello, era stata espressamente ricondotta ad ipotesi di occupazione usurpativa senza l’applicazione della L. n. 662 del 1996. Ed anche ove si fosse inteso interpretare la domanda come diretta al risarcimento danni per accessione invertita, la pronunzia del Tribunale, liquidatoria del danno da occupazione acquisitiva, sarebbe stata viziata da ultrapetizione posto che gli stessi appellati avrebbero insistito in appello su di una domanda di danno da occupazione usurpativa.

Per la cassazione di tale sentenza i M. hanno proposto ricorso con sette motivi in data 16.11.2005, resistito da controricorso ATERP di Catanzaro 22.12.2005 e del Comune di Pizzo in data 28.1.2006. Non si è difesa l’ATERP di Vibo Valentia. I ricorrenti hanno anche depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, dall’esame dei sette motivi del ricorso, che se sono fuor di segno i motivi primo, secondo, terzo e quarto, sono certamente fondati i motivi quinto e sesto e che debbasi ritenere assorbita nell’effetto rescindente della pronunzia la censura di cui al settimo motivo.

Primo motivo: con esso si censura in via principale la ricostruzione della vicenda come ipotesi di occupazione acquisitiva là dove il venir meno della efficacia della dichiarazione di p.u. sin dal 30.4.1984 avrebbe dovuto persuadere che la protrazione del termine per l’occupazione sino al 1988 non valeva a legittimare la stessa.

La censura non è pertinente al decisum, la qualificazione data alla vicenda in sentenza è meramente ipotetica dato che la Corte di merito la ha assunta a premessa di una decisione processuale di primo grado affetta da ultrapetitio (rispetto a quella che ha ritenuto essere unica e sola domanda di danno da occupazione usurpativa).

Quindi non ha effettuato accertamento dei fatti se non in via ipotetica.

Secondo motivo. Esso censura di ultrapetizione e violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, la decisione di ritenere a sua volta affetta da ultrapetitio la decisione del Tribunale (che riconobbe la occupazione acquisitiva a fronte di una domanda di occupazione usurpativa): in appello il Comune aveva proposto diverse censure per ricondurre alla vicenda di o.appropriativa la questione, in particolare facendo leva sulla permanente efficacia della dichiarazione di p.u. e pertanto la scelta di ritenere la sentenza viziata per errata riconduzione della vicenda alla appropriativa nonostante la domanda fosse stata ab initio qualficata come prospettante la o. usurpativa non era fondata su motivi di appello. La censura non ha pertinenza con il decisum posto che la sentenza da un canto ha interpretato l’appello come diretto a censurare l’arbitrarietà della determinazione del risarcimento operato dal primo giudice (pag. 11) e, dall’altro canto, ha affermato che la denunzia del vizio di ultrapetizione era stata implicitamente segnalata nei motivi di gravame (pag. 13), e che la concreta censura di siffatti passaggi pare affatto sfuggita al motivo di ricorso in esame.

Terzo motivo. Si censura come viziata la motivazione che ha sorretto la valutazione di qualificare la domanda iniziale come diretta al danno da o.usurpativa e poi si è contraddetta riqualificandola come o. acquisitiva. La censura di contraddittorietà di una motivazione in diritto appare fuor di segno, avendo la Corte di merito certamente commesso grave errore di diritto ma nel percorso per arrivare a tal risultato non rilevando affatto vizi di motivazione quali quelli denunziati Quarto motivo. Si censura la lettura dalla Corte alla posizione degli appellati che avrebbero finito per abbandonare la domanda originaria e indebitamente ripiegato su quella di accessione invertita : gli appellati invece in comparsa avevano subordinatamente ribadito la correttezza della applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65. Anche tal censura appare fuor di segno posto che quel che rileva in via assorbente è l’errore di diritto rettamente denunziato al motivo che segue.

Quinto motivo. Oltre a lamentare, ut supra, che si era esaminato un motivo di gravame sebbene ritenuto solo “implicito”, si denunzia esattamente l’errore commesso nel non aver rilevato che la domanda – esattamente riportata nella sintesi qualificante alla pagina 6 della sentenza d’appello – era compatibile sin dall’inizio con entrambe le vicende di occupazione. La censura è certamente fondata: una volta prospettata nei suoi esatti termini una vicenda che aveva visto occupare il fondo e sottoporlo a trasformazione in difetto di alcun tempestivo decreto di esproprio, il Tribunale era libero di riqualificare la domanda di risarcimento sulla base della propria valutazione di permanente efficacia della dichiarazione di p.u. ma di superamento dei termini di occupazione, propendendo per la accessione invertita e liquidando quanto dovuto alla stregua delle norme applicabili. La statuizione avrebbe potuto essere fatta segno a censure ed a gravame e quindi a riforma, ove il giudice dell’impugnazione avesse diversamente qualificato la vicenda comunque illecita . Ma certamente, sulla base di quei dati di fatto offerti dalla domanda (date di occupazione e trasformazione e sequenze temporali del procedimento) i giudici del merito sarebbero stati liberi di qualificare e riqualificare (Cass. 10542 del 2002) ma ad essi non sarebbe mai stato possibile attribuire alla qualificazione stessa il segno della ultrapetizione. E tale latitudine interpretativa e qualificatoria, che prenda le mosse da un fatto storico addotto (come nella specie) nei suoi termini essenziali e non vincolanti, appare conclusione d’obbligo nella attuale situazione di attenuazione degli elementi distintivi delle due occupazioni dettata dalle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale, come questa Corte ha recentemente rammentato nella sentenza 16750 del 2010, richiamata in memoria finale.

Da tanto consegue la esattezza della censura e la cassazione della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare la corretta qualificazione (pur data in premessa in termini di o.appropriativa) e di attribuire la dovuta tutela risarcitoria alle parti che la avevano sempre richiesta.

Sesto motivo. Con esso si lamenta che la violazione denunziata si sia tradotta in un riconoscimento della legittimità del criterio dell’art. 3, comma 65 citato in violazione dei principii CEDU. La censura offre l’opportunità di dare ingresso alla applicazione dello jus superveniens a seguito della dichiarazione di incostituzionalità operata con la sentenza 349/2007 nei confronti della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 (introduttivo del noto comma 7 bis) che la Corte di Appello ha affermato “sarebbe stato” applicabile: se, infatti, per le espropriazioni formali anteriori alla entrata in vigore della nuova disciplina ex D.P.R. n. 327 del 2001 si sarebbe dovuto applicare il valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 22409 del 2008 – n. 28431 del 2008 – n. 11004 del 2010), per le vicende di occupazione acquisitiva ancora esaminabili il risarcimento dell’illecito non potrà che essere liquidato al pieno valore venale delle aree (Cass. nn. 14939 e 15835 del 2010). Anche per tal profilo, quindi, si cassa la sentenza impugnata.

Settimo motivo. Con esso si lamenta la mancata decisione sulle questioni oggetto di appello incidentale: gli interessi sulla indennità di occupazione legittima – il non corretto computo del risarcimento per i frutti non percetti – la indebita estromissione di ATERP). Poichè dette questioni sono state assorbite dalla Corte territoriale (vd. pag. 13 pen. cpv. sentenza), esse andranno esaminate dal giudice del rinvio non potendo questa Corte provvedere ad alcuna pronunzia sostitutiva. Nè il Collegio può provvedere alla riliquidazione del dovuto per risarcimento ed accessori in sede di pronunzia ex art. 384 c.p.c. difettando i termini del calcolo (oltre che per quanto appena detto). Spetterà quindi al Giudice del rinvio decidere della domanda facendo applicazione dei principii sopra esposti, esaminando le questioni che vennero dichiarate assorbite, ed infine regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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