Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17316 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21010/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

La Splendor s.n.c. di P.G. & C., rappresentata e

difesa dall’Avv. Fausto Porcù, elettivamente domiciliata presso il

suo studio in Roma alla via Tirone n. 11/13, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Di

Maggio, elettivamente domiciliata in Roma al viale Vigna Pia n. 32

presso lo studio dell’Avv. Emiddio Perreca, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 363/3/11 depositata il 26 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso il rigetto dell’appello contro l’annullamento in primo grado della cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti di La Splendor s.n.c. per recupero di un credito d’imposta portato in compensazione nel modello Unico 2005 oggetto di controllo automatizzato.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, per aver il giudice d’appello dichiarato illegittima la procedura di controllo formale in quanto il recupero del credito d’imposta avrebbe richiesto il previo avviso di accertamento.

Ove il contribuente porti in compensazione nella dichiarazione dei redditi un’eccedenza d’imposta il cui importo superi quanto risulta in anagrafe tributaria, l’ufficio può rettificare l’imposta a credito e recuperare la differenza mediante la procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, trattandosi di mera rideterminazione cartolare, priva di margini di valutazione giuridica (Cass. 23 maggio 2012, n. 8140, Rv. 622687); d’altronde, qualora derivi dalla verifica di congruenza dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi, la contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente non ha carattere valutativo, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggior imposta a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, senza necessità di un previo avviso di recupero (Cass. 20 febbraio 2017, n. 4360, Rv. 643321).

Nella specie, l’ufficio si è limitato a prospettare un’incongruenza quantitativa degli abbinamenti nei quadri RU delle dichiarazioni annuali (pag. 36/38 controricorso La Splendor), sicchè era ad esso consentito l’accesso alla procedura cartolare, senza previo avviso di accertamento, ovviamente salvo l’eventuale successivo controllo giudiziale sulla fondatezza della pretesa di recupero.

– Il ricorso è fondato e deve essere accolto; la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame (inclusivo delle questioni sollevate dalla contribuente e ritenute assorbite dal giudice d’appello).

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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