Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17315 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3024/2015 R.G. proposto da:

B.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

MAURO MORELLI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Bertoloni, 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3842/04/2014, depositata 1111 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente B.S. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2005 per IRPEF e addizionali, conseguente al recupero dei redditi di partecipazione derivanti dall’accertamento di redditi extracontabili in capo a una società di persone (A.B. Conglomerati Bituminosi SAS), partecipata dal contribuente, deducendo la mancata notificazione dell’atto presupposto dal quale derivava l’emissione dell’atto impugnato.

La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che l’atto impositivo non fosse stato notificato al contribuente e riducendo la pretesa impositiva in forza del parziale accoglimento dell’originario ricorso promosso avverso l’atto presupposto. Su appello dell’Ufficio, la CTR del Lazio, con sentenza in data 11 giugno 2014, ha rimesso la causa al primo giudice. Ha osservato il giudice di appello che la pretesa impositiva ha avuto origine da un accertamento emesso nei confronti di una società di persone, rilevando come nel primo e nel secondo grado non fossero stati chiamati in giudizio nè la società di persone, nè l’altra socia ( P.G.). Il giudice di appello ha, pertanto, rilevato di ufficio l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio, ritenendo sussistere il litisconsorzio necessario anche ove si controverta di un atto consequenziale all’avviso di accertamento, in assenza della prospettazione di questioni personali inestensibili agli altri contraddittori necessari.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’ente impositore; il concessionario della riscossione intimato non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 e dell’art. 331 c.p.c., nonchè nullità della sentenza. Evidenzia il ricorrente come il ricorso di primo grado fosse stato notificato oltre che all’ente impositore anche all’agente della riscossione, laddove l’ente impositore appellante avrebbe proceduto alla notificazione solo nei confronti del contribuente. Deduce, pertanto, il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto di ufficio ordinare l’integrazione del contraddittorio a termini dell’art. 331 c.p.c. nei confronti dell’agente della riscossione, già parte del giudizio in primo grado.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la mancata estensione del ricorso all’altro socio e alla società inficiass l’integrità del contraddittorio. Deduce il ricorrente che la cartella emessa nei confronti del contribuente riguardava questioni esclusivamente personali del socio, quale l’omessa notificazione dell’originario atto impositivo nei suoi confronti, per le quali non sarebbe stata necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia e della società, non essendo stato oggetto di giudizio il presupposto relativo all’esistenza del fatto costitutivo del tributo, quale l’esistenza di utili extracontabili della società di persone partecipata.

2 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo articolata dal controricorrente, posto che – come correttamente osserva il ricorrente in memoria – l’eventuale erronea indicazione del profilo di censura non incide sull’ammissibilità del motivo ove il contesto del motivo consenta di enucleare – ed eventualmente riqualificare – il motivo di censura.

3 – Il primo motivo, sul quale il ricorrente insiste particolarmente in memoria, è fondato.

3.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di litisconsorzio processuale (anche in materia tributaria) si determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, sicchè l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina – in assenza di estromissione di una delle stesse, la quale non consta agli atti del giudizio – la necessità per il giudice di appello d’ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, vizio rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass., Sez. U’., 30 marzo 2019, n. 7927; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24402; Cass., Sez. V, 11 settembre 2020, n. 18839; Cass., Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 34277; Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 20039; Cass., Sez. V, 27 maggio 2015, n. 10934; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2012, n. 24089).

3.2 – Nella specie risulta dall’esame degli atti allegati al ricorso (ricorso introduttivo e sentenza di primo grado) che in primo grado il contraddittorio era stato instaurato dal contribuente sia nei confronti dell’ente impositore, sia nei confronti dell’agente per la riscossione, laddove in grado di appello (appello proposto su impulso dell’ente impositore) il contraddittorio è stato instaurato dall’appellante unicamente nei confronti del contribuente, come risulta dalla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata, nella parte in cui non ha rilevato il menzionato vizio processuale – il quale prescinde dalla ratio decidendi adottata e si colloca logicamente in un momento anteriore rispetto al contenuto della motivazione, in quanto attinente ai presupposti per l’emanazione della decisione – va, pertanto, cassata, con rinvio alla CTR a quo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa in appello.

L’esame del secondo motivo è, pertanto, assorbito.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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